a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
L’Assosomm, l’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per ottenere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione della normativa. Più precisamente, è stato chiesto se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lettera b) del sopradetto articolo 2 possa, trovare applicazione anche con attinenza ai lavoratori somministrati con contratto a termine, e ai lavoratori somministrati in mobilità assunti sempre con contratto di lavoro a tempo determinato.
La risposta è stata data dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’interpello n. 15/2013 del 17 aprile scorso: fatta eccezione per apprendisti e assunzioni a termine in sostituzione, di stagionali o di dipendenti pubblici, il contributo addizionale dell’1,40% si applica, indistintamente, a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, incluse quelle intermittenti e quelle di somministrazione a termine. Si apprende pertanto che il versamento dell’addizionale costituisce la regola per ogni contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Il Legislatore, secondo il Ministero, ha voluto riferirsi non soltanto al contratto a termine ex decreto legislativo n. 368/2001 “ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto al quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso”. Ne deriva che, salvo le tassative eccezioni di cui sopra, il contributo risulta applicabile, a titolo esemplificativo, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine. Ugualmente, l’addizionale è dovuta anche per la somministrazione a termine di lavoratori in mobilità.
Con riguardo alle agenzie di somministrazione, il Ministero evidenzia che la legge Fornero ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2014, una riduzione pari all’1,4% dell’aliquota contributiva, riservata ai fondi per la formazione dei lavoratori, passando dal 4 al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio dell’attività di somministrazione, che, secondo il Ministero, può «porsi a compensazione del nuovo onere» del contributo addizionale.
Per quanto infine concerne la somministrazione di lavoro effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Ministero precisa che l’ipotesi di esonero prevista alla predetta lettera d) non diventa applicabile, in quanto si tratta di una eccezione che “riguarda evidentemente i datori di lavoro “pubblici”, dal momento che in tal caso le Pubbliche Amministrazioni sono “mere utilizzatrici della prestazione di lavoro”.
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