La possibile erogazione della vecchia indennità di disoccupazione Aspi (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE) in casi di crisi aziendali e occupazionali è stata prevista dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) in via sperimentale per il triennio 2013/2015. Il beneficio era riconosciuto ai lavoratori sospesi, apprendisti compresi, assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine, dipendenti da aziende non riceventi per settore o dimensione gli interventi di integrazione salariale oppure dipendenti da imprese artigiane con più di 15 dipendenti.
Il recente dlgs 148/2015, riformando il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha soppresso la prestazione a partire dal 24 settembre. Pertanto l’Inps si era affrettata a precisare che non avrebbe più potuto erogare la prestazione per le eventuali giornate di sospensione interposte a partire dal 24 settembre 2015, vale a dire la data di entrata in vigore del decreto.
Adesso, però, il Ministero del Lavoro fa marcia indietro validando anche gli accordi sindacali stipulati entro il 23 settembre, vale a dire prima dell’entrata in vigore della riforma, che stabiliscono l’avvio delle sospensioni entro la medesima data e fino a fine anno. Due condizioni sono, però, sono richieste: la prima stabilisce che entro il 23 settembre 2015 sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro analoga data e fino al 31 dicembre 2015; la seconda, invece, che la relativa richiesta sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’avvio delle sospensioni (vale a dire entro il 12 ottobre 2015), mantenendo comunque stabile il limite di spesa.
I lavoratori le cui sospensioni sono intervenute precedentemente a tale data, quindi, in base alle nuove disposizioni potranno percepire il trattamento fino al 31 dicembre 2015.
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