Secondo quanto specifica il provvedimento, allora, i beneficiari sono da identificare in tutti quegli occupati che si siano trovati, per ragioni non rispondenti alla loro volontà, senza fisso impiego “che intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa”.
Come chiarito già in sede di redazione del decreto, l’ammontare di Aspi e mini-Aspi si riferisce all’erogazione di una cifra mensile che si riferisce a quelle mancate di percepire secondo i termini del contratto interrotto. Resta, comunque, possibile chiedere l’erogazione all’Inps dell’ammontare della cifra in un’unica soluzione, inoltrando specifica richiesta all’Iistituo stesso sull’attività in via di avviamento.
A questo proposito, nel provvedimento emanato dal Ministero del Lavoro e del Welfare, si chiarisce come la documentazione da allegare comprovando tutti i requisiti di legge per la legittimità allo svolgimento dell’attività indicata, incluso, ove necessario, anche l’attestato di iscrizione ad eventuale Albo professionale.
Diverso, invece,il discorso per chi intende aggregarsi o dare vita a una cooperativa. In questo caso, sarà necessario fornire l’atto di istituzione e regolare registrazione della nuova coop sia al tribunale di riferimento che al registro degli enti di eguale natura.
A questo proposito, il decreto spiega che “In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità Aspi o mini-Aspi, se il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.”.
Non manca, da ultimo, l’obbligo di dichiarare l’eventuale riavvenuta occupazione, con restituzione dell’eventuale indennità Aspi o mini Aspi ricevuta in surplus rispetto alle mensilità non fruite in stato di inattività, o di attività parziale.
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