Aspettativa da lavoro: quando è retribuita e quando no. Tutti i casi

Paolo Ballanti 01/10/19
L’aspettativa è quel periodo di assenza dal lavoro in cui il dipendente mantiene comunque il posto percependo o meno la retribuzione.

L’aspettativa si differenzia da malattia, infortunio e maternità, per le cause che richiedono l’astensione dal lavoro. E’ la legge stessa a individuarle. In generale le cause consistono in:

  • Cause medico – sanitarie;
  • Motivi personali;
  • Nomina a cariche pubbliche elettive.

Di norma l’eventuale trattamento economico è a carico dell’azienda ma esistono casi in cui è l’INPS a garantire la retribuzione per i periodi di assenza.

Analizziamo prima i casi di aspettativa retribuita per passare poi a quelli in cui non è prevista alcuna retribuzione.

> Aspettativa da lavoro 2019: quando spetta, retribuzione, come chiederla <

Aspettativa da lavoro 2019: retribuita per familiari di persone disabili

I dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo retribuito dall’Inps della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo spetta (a patto che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate) ai seguenti familiari:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari) in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
  • Figlio convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori;
  • Fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli;
  • Parenti o affini entro il 3° grado conviventi in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di fratelli o sorelle.

Per ottenere il congedo è necessario inoltrare apposita domanda all’Inps.

> Consulta lo speciale Legge 104 <

Aspettativa da lavoro 2019: retribuita per congedo per mutilati e invalidi civili

I mutilati e gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono chiedere un congedo retribuito a carico del datore di lavoro di durata non superiore a 30 giorni all’anno, con l’obiettivo di dedicarsi alle cure connesse alla loro infermità.

Il dipendente deve inoltrare richiesta all’azienda, allegando la dichiarazione del medico che attesti la necessità di cure.

Altre ipotesi di aspettativa da lavoro retribuita

L’aspettativa retribuita è prevista anche in caso di:

  • Richiamo alle armi, i dipendenti impegnati nel servizio militare hanno diritto alla conservazione del posto e ad un’indennità INPS per i periodi non lavorati;
  • Donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, possono assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi durante i quali la retribuzione è a carico dell’INPS;
  • Dipendenti che devono partecipare a percorsi di formazione predisposti dall’azienda o da strutture pubbliche.

Vediamo ora nel dettaglio i casi di aspettativa non retribuita.

Aspettativa da lavoro non retribuita: gravi motivi familiari

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, nel limite di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco della sua intera vita lavorativa.

I gravi motivi possono riguardare il dipendente ovvero:

  • Convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);
  • Parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
  • Coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi), genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

Con il termine “gravi motivi” si intendono:

  • Impegno richiesto a seguito del decesso di uno dei soggetti citati;
  • Cura e assistenza ad uno dei soggetti citati;
  • Situazioni di grave disagio personale del dipendente ad eccezione della malattia;
  • Situazioni derivanti da patologie acute o croniche che hanno colpito i soggetti citati e che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, richiedono un’assistenza continuativa e la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Per ottenere l’aspettativa il dipendente deve rispettare le procedure eventualmente previste dalla contrattazione collettiva applicata.

Aspettativa da lavoro non retribuita: tossicodipendenti e loro familiari

I lavoratori tossicodipendenti a tempo indeterminato o i loro familiari possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuita nel limite massimo di 3 anni, con l’obiettivo di partecipare o affiancare l’assistito durante i programmi terapeutici riabilitativi presso le ASL.

L’interessato deve far accertare lo stato di tossicodipendenza dal servizio competente istituito presso ogni ASL (cosiddetto SERT).

E’ il CCNL applicato a stabilire ulteriori requisiti per ottenere l’aspettativa, le sue modalità di fruizione e come inoltrarne richiesta.

Aspettativa da lavoro non retribuita: formazione

I dipendenti con almeno 5 anni di anzianità aziendale possono chiedere periodi di aspettativa non retribuita finalizzati:

  • Al completamento della scuola dell’obbligo;
  • Al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
  • Alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.

L’assenza non può eccedere gli 11 mesi, continuativi o frazionati nell’arco dell’intera vita lavorativa. Anche in questo caso, la legge lascia ai contratti collettivi la possibilità di prevedere le modalità di richiesta del congedo (in ogni caso la richiesta dev’essere inoltrata al datore con un preavviso di almeno 30 giorni).

Alla richiesta di congedo dovrà essere allegata idonea documentazione, come copia dell’iscrizione al corso universitario.

Aspettativa da lavoro non retribuita: cariche pubbliche e sindacali

I dipendenti privati eletti membri del Parlamento italiano o europeo hanno diritto a periodi di aspettativa non retribuita. A questi si aggiungono coloro che vengono chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali, quali:

  • Sindaci, presidenti di province, consiglieri comunali e provinciali;
  • Membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
  • Presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
  • Presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
  • Componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

Il diritto a periodi di aspettativa (anche frazionati) si estende altresì ai dirigenti sindacali chiamati a ricoprire cariche a livello provinciale e nazionale, per l’intera durata del loro mandato.

In assenza di disposizioni ad hoc da parte del CCNL applicato è opportuno inoltrare comunicazione scritta all’azienda.

Paolo Ballanti

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