Aspettativa da lavoro: quando chiederla, come funziona, ferie e Tfr

Paolo Ballanti 17/05/24
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Cos’è l’aspettativa da lavoro? Come funziona? Che ne è dei diritti legati alla maturazione di ferie, tfr, permessi, pensione? Lo vediamo in questa guida.

Il contratto di lavoro subordinato prevede l’obbligo del dipendente di assicurare al datore di lavoro la prestazione manuale e / o intellettuale dedotta nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.

Il dipendente ha comunque il diritto di assentarsi dal lavoro per una serie tassativa di ipotesi, contemplate da legge e contrattazione collettiva.

Oltre agli esempi classici di ferie, permessi, malattia, maternità ed infortunio, i lavoratori possono altresì astenersi dallo svolgere la prestazione per le ipotesi di aspettativa non retribuita.

Queste ultime, in particolare, sono principalmente contemplate dalla legge, senza tuttavia escludere un intervento da parte della contrattazione collettiva o del singolo datore di lavoro.

Analizziamo in dettaglio quando è possibile chiedere l’aspettativa da lavoro e come funziona. 

Indice

Cos’è l’aspettativa da lavoro

La normativa italiana riconosce la possibilità di assentarsi in aspettativa da lavoro non retribuita per una serie eterogenea di motivazioni, legate ad eventi della vita personale, sociale e familiare dei lavoratori, oltre che per ricoprire cariche pubbliche elettive.

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Tossicodipendenti e loro familiari
I lavoratori tossicodipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore a tre anni, con l’obiettivo di partecipare o assistere il familiare in occasione di programmi terapeutici riabilitativi, presso i servizi sanitari delle ASL.

Il dipendente interessato all’aspettativa è tenuto a far accertare lo stato di tossicodipendenza al SERT, istituito presso ciascuna ASL.
I contratti collettivi possono disciplinare, ad esempio, le modalità di richiesta dell’aspettativa e gli effetti della stessa sull’anzianità di servizio ed altre voci differite della retribuzione, come il Tfr.

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Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Eletti nelle amministrazioni locali
I lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato.

In alternativa è possibile continuare a svolgere la prestazione lavorativa, sfruttando comunque permessi retribuiti e non retribuiti.
Nel corso dell’aspettativa, pur non essendo garantita la retribuzione, l’amministrazione locale provvede, per i soggetti che tra poco indicheremo, a:

  • versare i contributi previdenziali e i premi assicurativi, rispettivamente, ad Inps e Inail;
  • rimborsare al datore di lavoro la quota annua di Tfr, accantonata entro il limite di 1/12 dell’indennità di carica, mentre l’eventuale residuo è a carico del lavoratore.

Ad essere dal regime appena descritto sono:

  • sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, presidenti di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali e assessori di comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti;
  • presidenti dei consigli comunali in comuni con più di 50 mila abitanti e presidenti dei consigli provinciali;
  • presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende anche consortili.

Altre cariche pubbliche
I lavoratori nominati giudici popolari presso le Corti d’assise possono essere collocati in aspettativa da lavoro non retribuita.

Un’altra ipotesi riguarda quanti rivestono il ruolo di consiglieri nazionali di parità. Per l’esercizio delle loro funzioni i dipendenti interessati hanno diritto a permessi non retribuiti o, in alternativa, a chiedere l’aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

Altre ipotesi di aspettativa da lavoro

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di lavoro possono prevedere ulteriori ipotesi di ricorso all’aspettativa, disciplinando:

  • condizioni di accesso, ad esempio le motivazioni ammesse;
  • requisiti dei dipendenti, come l’anzianità aziendale richiesta;
  • la procedura di richiesta;
  • se trattasi di assenze retribuite o meno;
  • gli effetti su altri istituti, quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e Tfr.

Il datore di lavoro ha comunque la possibilità, in aggiunta alle tipologie contemplate da legge e contrattazione collettiva, di riconoscere al lavoratore, previa sua richiesta, la possibilità di assentarsi in aspettativa.

Aspettativa senza stipendio

Le assenze a titolo di aspettativa sono, di norma, contemplate dalla legge e dalla contrattazione collettiva come non retribuite.  

Nulla vieta tuttavia, tanto alla normativa quanto ai contratti collettivi, di riconoscere periodi di aspettativa, al contrario, retribuiti.

Condizioni di maggior favore

Il datore di lavoro, dal canto suo, nell’ottica di assicurare condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, può decidere di assicurare comunque la copertura economica durante l’aspettativa.

In queste situazioni, tuttavia, è sempre opportuno considerare le implicazioni future di una scelta simile. In particolare, il rischio di creare un precedente vincolante, con altri dipendenti che, in futuro, potranno essere spinti a pretendere un trattamento identico.

Aspettativa da lavoro: ferie, permessi, Tfr e tredicesima

All’assenza di retribuzione si accompagna la non maturazione, nel corso dei periodi di aspettativa, di tutti quegli istituti legati all’effettiva presenza al lavoro o comunque a periodi di assenza ad essa equiparati.

Quindi, se si va in aspettativa da lavoro si perdono i diritti legati al tfr, alle mensilità aggiuntive e i giorni di ferie.

In particolare, durante l’aspettativa non maturano:

  • ore / giorni di ferie;
  • ore / giorni di permessi previsti dalla contrattazione collettiva, ad esempio permessi in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti permessi ex-festività) o per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti permessi ROL);
  • mensilità aggiuntive, come tredicesima e quattordicesima;
  • trattamento di fine rapporto (Tfr);
  • anzianità di servizio.

Di conseguenza, il lavoratore in aspettativa, oltre a subire un effetto economico immediato, legato all’assenza di retribuzione, deve tener conto di una serie di conseguenze posticipate, come:

  • poter contare su un numero di ferie e permessi inferiore a quello effettivamente spettante;
  • ricevere, alle scadenze imposte dalla contrattazione collettiva, un importo a titolo di mensilità aggiuntiva inferiore a quanto teoricamente spettante;
  • ricevere, alla cessazione del rapporto, un Tfr inferiore a quello teoricamente maturabile;
  • non maturare l’anzianità di servizio, con effetto sulla spettanza, ad esempio, degli scatti di anzianità o ancora dell’accesso all’anticipazione del Tfr (per la quale sono richiesti almeno otto anni di anzianità in azienda).

Effetti sulla pensione

L’aspettativa non retribuita comporta altresì l’assenza di qualsiasi accredito dei contributi previdenziali, tanto per la quota a carico del dipendente quanto per quella dovuta dal datore di lavoro.

Tutto questo ha effetti negativi in termini di:

  • maturazione del diritto alla pensione;
  • importo del futuro trattamento pensionistico >> Qui il simulatore pensione Inps
  • in particolare, l’aspettativa ha come conseguenza uno slittamento dei tempi di accesso alla pensione e, in aggiunta, una riduzione dell’importo della pensione stessa.

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Foto di copertina: istock/AndreyPopov

Paolo Ballanti