A tenere banco, per alcuni, mesi era infatti stata la questione dei licenziamenti con o senza “giusta causa”: in base alle interpretazioni più critiche, infatti, la nuova disposizione avrebbe generato una miriade di interruzioni di lavoro a discrezione delle imprese, che, non a caso, avevano spinto con forza la riforma.
Ora, però, sorge il dubbio che tanto le valutazioni più catastrofiste, quanto quelle più entusiastiche, sul nuovo articolo 18 fossero non rispondenti alla realtà dei fatti.
A dimostrarlo, come dicevamo, il “battesimo” nelle aule di giustizia del nuovo articolo 18, che ha prodotto il reintegro per un lavoratore licenziato pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge.
Stiamo parlando della Sentenza 15 ottobre 2012 n. 263 del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro.
“Parlare di pianificazione nel gruppo Atti è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire”: una mail con questo giudizio sarcastico e a dire poco tranchant è costata il posto di lavoro a Piero Catalano, ex responsabile del controllo qualità alla Atla, srl del gruppo Atti, realtà del settore delle lavorazioni meccaniche.
La questione, a poche settimana di distanza, è arrivata così di fronte al giudice, che avrebbe potuto seguire tre strade di fronte a sé: ritenere valido il motivo di licenziamento, valutarlo ingiustificato rimettendo l’azienda a una semplice sanzione oppure disporre il reintegro.
Il giudice bolognese ha optato per imporre il ritorno di Catalano alla sua scrivania. Come se non bastasse a stabilire l’esito della disfida, i datori di lavoro di catalano sono stati obbligati a risarcire il lavoratore degli stipendi non corrisposti.
Insomma, l’articolo 18, alla prima prova nella nuova veste, non ha generato conseguenze nefaste per i lavoratori, così come additato negli scorsi mesi di roventi polemiche.
Va ricordato che la riforma Fornero ammette il reintegro in azienda nelle specificità in cui il fatto venga dichiarato insussistente oppure effettivamente accaduto ma sanzionabile solo con una multa.
Ciò che colpisce è come, in questo caso, il giudice abbia ritenuto dal punto di vista giuridico come non sussista il fatto da cui è scaturito il licenziamento.
Una decisione, secondo gli esperti, che deriva anche dalla chiarificazione del vigente contratto collettivo, che non punisce la fattispecie della disputa con il licenziamento in tronco.
Ora, però, resta da vedere se gli altri giudici applicheranno allo stesso modo la norma aggiornata con la legge Fornero: qualora il sentiero tracciato a Bologna diventi quello più battuto nelle aule di tutta Italia, allora, si potrebbe dire che non solo è stato fatto molto rumore per nulla, ma che si è sprecata molta fatica – e molta tensione sociale – per ritrovarsi al punto di partenza.
Leggi la Sentenza 15 ottobre 2012 n. 263 del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro
Leggi l’approfondimento sul nuovo articolo 18 dopo la riforma del lavoro
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