In particolare avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera.
Con queste temperature l’aria condizionata in auto è sicuramente un optional ideale, ma si deve fare attenzione al dettato normativo dei cui all’art. 157, comma 7-bis del Codice della Strada così recita. “ È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a euro 435”
Questa norma è stata introdotta con il decreto legge n. 117 del 2007, convertito con Legge n. 160/2007, ed era stato pensato per tutelare l’ambiente.
Infatti, come si legge all’art. 3-bis (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo). – 1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400“.
In termini di rispetto dell’ambiente, lotta all’inquinamento atmosferico ed ora anche di costi del carburante, questa limitazione è più che opportuna, l’aspetto che lascia perplessi è che spesso questa infrazione non viene contestata ai conducenti indisciplinati., successivamente modificata dalla Legge 120/2010, la quale, nel caso di specie ha espresso l’intenzione di abbassare le emissioni ambientali dei gas di scarico dei veicoli.
La Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010, la quale è stata emessa a seguito della già citata Legge 120/2010, raccoglie le schede operative accluse a cui si riferiscono le modifiche della novella legge che ha modificato in modo sostanziale il Codice della Strada.
Potrebbe interessarti il seguente volume:
In particolare è interessante per l’argomento odierno il punto 22 :” Modifiche in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli – Art. 157 C.d.S.
Per effetto delle modifiche all’art. 7-bis dell’art. 157 del C.d.S., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo. Con una modifica dei comma 5 e 6 dell’art. 158 C.d.S si è intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni dello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con i motocicli, trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.”
Dopo la disamina legislativa, chi ha intenzione di godere dell’aria condizionata a motore acceso nella fase della circolazione statica, sappia che il rischio è quello di una salata contravvenzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento