L’Istituto chiarisce che nei casi di trasformazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro ma semplicemente un prolungamento del periodo di formazione dell’apprendista, affinché questo possa acquisire la qualifica professionale prevista nell’apprendistato di secondo livello (professionalizzante).
Questo principio ha effetti importanti sulle agevolazioni contributive in favore dei rapporti di apprendistato. Dato che la trasformazione non comporta la costituzione di un nuovo contratto l’aliquota contributiva a carico dell’azienda per i periodi in apprendistato professionalizzante sarà pari al 10% della retribuzione imponibile cui si aggiungerà l’aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, per i datori che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria è altresì dovuta la relativa contribuzione.
Vediamo nel dettaglio la disciplina relativa ai contratti di apprendistato così da comprendere appieno la portata del messaggio INPS.
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Apprendistato 2019: tre tipologie di contratto
Il rapporto di apprendistato è pensato per garantire non solo l’occupazione dei giovani ma la loro formazione. Tre sono le tipologie di apprendistato, ognuna di esse si caratterizza per impartire al giovane gli insegnamenti necessari per conseguire:
- Un titolo di studio, è il caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello);
- Una qualifica professionale o le competenze necessarie per lo svolgimento di una mansione, questo avviene nell’apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di secondo livello);
- Un titolo di studio universitario o di alta formazione, nell’apprendistato di alta formazione e ricerca (o apprendistato di terzo livello).
Nell’apprendistato di primo livello, una volta conseguito il titolo di studio, il rapporto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata complessiva dei due contratti non può eccedere quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva.
Apprendistato 2019: gli incentivi
Per favorire la diffusione dell’apprendistato la normativa prevede una contribuzione ridotta sia a carico dell’azienda che del dipendente, pur prevedendo a beneficio di quest’ultimo le stesse tutele previste per i normali lavoratori subordinati, in particolare:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- Assegno per il nucleo familiare;
- Assicurazione per gli eventi di malattia;
- Maternità;
- Indennità di disoccupazione NASPI;
- Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Peraltro, per gli apprendisti la contribuzione si calcola su quanto effettivamente corrisposto a differenza di quanto avviene nella normalità dei casi con applicazione di un minimale contributivo (un importo minimo al di sotto del quale non si possono determinare i contributi).
A livello di aliquote, l’apprendista subisce una trattenuta pari al 5,84% per l’intero periodo del rapporto e per l’anno successivo alla conferma in servizio a tempo indeterminato.
L’azienda invece, se ha un numero di dipendenti superiore a 9, subisce una contribuzione ridotta rispetto ai normali lavoratori subordinati e precisamente pari all’11,61% per l’intero periodo dell’apprendistato e per l’anno successivo se stabilizza il dipendente. L’aliquota comprende l’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua.
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Apprendistato 2019: gli incentivi fino a 9 dipendenti
Discorso a parte per le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9. Nel primo anno di contratto, l’azienda deve farsi carico di contributi pari all’1,50% cui si aggiunge l’1,61% (a finanziamento sempre di NASPI e formazione continua) per un totale pari al 3,11%.
Nel secondo anno la contribuzione sale al 4,61% di cui 3% + 1,61% a finanziamento di NASPI e formazione continua.
Il terzo anno e quelli successivi la contribuzione sale all’11,61% di cui 10% + 1,61% (NASPI e formazione continua).
Apprendistato 2019: gli incentivi per il primo livello
Al fine di aumentare il numero di rapporti di apprendistato di primo livello attivati dalle aziende, il legislatore ha previsto dal 24 settembre 2015 una serie di incentivi. In particolare, i datori che stipulano contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale godono di:
- Contributi a loro carico pari al 5% in luogo dell’aliquota del 10%;
- Esonero dal versamento dell’1,31% a finanziamento della NASPI e dello 0,30% per la formazione continua.
Di conseguenza, per un datore con più di 9 dipendenti le aliquote a suo carico (per l’apprendista rimane sempre il 5,84% di trattenuta) saranno pari per tutta la durata dell’apprendistato al 5%.
Per l’azienda invece con numero di dipendenti pari o inferiore a 9 i contributi a suo carico saranno pari a:
- 1,50% per il primo anno;
- 3% per il secondo anno;
- 5% per gli anni successivi (si applica l’agevolazione e di conseguenza la contribuzione passa dal 10 al 5%).
In caso di stabilizzazione dell’apprendista l’aliquota per i dodici mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato è quella generica dell’11,61%.
Apprendistato e trasformazione del contratto: chiarimenti sui contributi da pagare
Come ha precisato l’Inps con il messaggio del 10 aprile 2019 (riprendendo una precedente circolare, la numero 108/2018) nei casi di trasformazione dell’apprendistato da primo a secondo livello, l’agevolazione prevista per i datori con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 trova applicazione solo con riferimento ai periodi di formazione di primo livello.
Di conseguenza, nel periodo successivo alla trasformazione l’aliquota sarà quella generica del 10% cui si aggiungono l’1,31% (NASPI), lo 0,30% (formazione continua) e altresì i contributi a finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Nel passaggio da primo a secondo livello infatti non si ha la costituzione di un nuovo rapporto ma semplicemente il proseguo della formazione.
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