Appalti, dopo la quiete, arriva la tempesta DURT

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Mercoledì 24 luglio 2013 – Nella seduta odierna la Camera con 427 voti favorevoli e 167 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo approvato dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Questo è quanto si legge sul sito della Camera dei Deputati in ordine ai lavori dell’assemblea alla data del 24 luglio 2013.

Passa, dunque, per adesso alla Camera dei Deputati, con l’approvazione del Disegno di Legge 1248-A/R, la riformulazione dell’articolo 50 del D.L. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”), con cui, modificando il comma 28, sostituendo il comma 28-bis, ed aggiungendo i commi 28-quater, 28-quinquies e 28-sexies, alll’articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i., è stato introdotto il DURT (Documento Unico di Regolarità Tributaria) che l’appaltatore di opere e servizi dovrà richiedere presso l’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate, onde accertare la posizione tributaria del subappaltatore. Solo l’acquisizione di detto DURT, con evidenza della completa regolarità, potrà escludere la responsabilità solidale dell’appaltatore per eventuali debiti tributari del subappaltatore. Non solo. Ma è prevista la sospensione del pagamento – senza specificare se è una facoltà o un obbligo – sino a quando l’appaltatore non avrà acquisito il DURT.

Anche il committente dovrà procedere all’acquisizione dei DURT, dell’appaltatore e del subappaltatore, pena la responsabilità solidale e la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 5 mila ai 200 mila euro. Anche per il committente è previsto la sospensione del pagamento sino all’acquisizione dei DURT.

Tra le varie criticità della norma, appare abnorme la facoltà (od obbligo – poichè non specificato), posta in capo all’appaltatore ed al committente, di sospendere il pagamento del corrispettivo sino all’acquisizione del DURT. Infatti, posto che l’acquisizione di tale DURT è a cura di tali soggetti, questi potrebbero essere tentati dal ritardare l’acquisizione del DURT al solo fine di ritardare il pagamento. Sarebbe stato, quindi, più opportuno, che il Legislatore avesse previsto dei termini perentori per l’acquisizione dei DURT.

Ad ogni modo, questa modifica normativa porterà senz’altro allo stallo massivo dei pagamenti, con conseguente inevitabile default di gran parte di PMI operanti nella filiera degli appalti di opere e servizi che, anche a causa dei ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, riescono raramente a rispettare con puntualità gli adempimenti tributari.

Pertanto non si può non rilevare la contraddizione tra lo spirito del D.L. 35/2013 (già converito), con cui si volevano aiutare le PMI in difficoltà a causa dei ritardi dei pagamenti della PA, con la norma in argomento.

Alla fine il circolo vizioso sarà questo: ritardati pagamenti PA – irregolarità adempimenti tributari delle PMI – DURT negativo – blocco pagamenti alle PMI – insolvenza delle PMI – impennata fallimenti PMI – impennata disoccupazione – calo entrate tributarie e contributive – aumento del debito pubblico/PIL.

P.S. – La riformulazione dell’articolo 50 del D.L. 69/2013 è visionabile nelle pagine 350 – 357 del testo del DDL 1248-A/R (versione riformulata dalle Commissioni Referenti) a questo indirizzo: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0007570.pdf

 

Vincenzo Vinciprova

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