Lo scorso 13 dicembre la Commissione UE ha emanato il
Regolamento n. 1336/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, L-335/17 del 14 dicembre 2013), con il quale sono state modificate le
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il Regolamento interviene dunque modificando le direttive comunitarie relative alla disciplina degli appalti: in primo luogo la fondamentale direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché la direttiva 2004/17/CE relativa alle procedure di appalto nei c.d. settori speciali ( acqua, energia, trasporto e servizi postali) e la direttiva 2009/81/CE, che riguarda specificamente i settori della difesa e della sicurezza.
La rilevanza della questione sta proprio nel fatto che i vincoli imposti dalla normativa comunitaria si applicano, per tutti gli Stati membri, solo agli appalti il cui valore stimato è pari o superiore all’importo stabilito dalle soglie previste, le quali vengono ricalcolate dalla Commissione ogni due anni (prima del Regolamento n. 1336/2013, le soglie erano infatti già state modificate dai regolamenti nn. 2083/2005, 1422/2007, 1177/2009 e 1251/2011).
Tutti queste modifiche si sono rese necessarie al fine di allineare le soglie delle direttive a quelle previste all’interno dell’accordo sugli appalti pubblici, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 e concluso dalla Comunità Europea con la decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994.
L’accordo sugli appalti pubblici, che fa parte di una serie di atti multilaterali allegati all’accordo istitutivo del WTO, individua un quadro di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per favorire e liberalizzare il commercio ma le sue previsioni non hanno efficacia diretta sulle amministrazioni; proprio per questo motivo, tra gli obiettivi perseguiti dalle direttive 2004/18/CE (considerando n. 7) e 2004/17/CE (considerando n. 14), compare espressamente quello di permettere agli enti e alle amministrazioni che applicano le norme comunitarie di adempiere allo stesso tempo gli obblighi derivanti dall’accordo. Diretta conseguenza di ciò è stata quindi l’esigenza adeguare le soglie in modo da farle corrispondere al controvalore in euro di quelle di cui all’accordo, espresse in diritti speciali di prelievo (DSP) e anch’esse ricalcolate con cadenza biennale.
Il nuovo Regolamento, e con esso i nuovi importi delle soglie, entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 4, il 1° gennaio 2014.
Peraltro le previsioni contenute nel Regolamento sono obbligatorie e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (secondo quanto stabilito oggi dall’art. 288, 2° comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – ex art. 249 TCE) senza che sia necessario uno specifico intervento di recepimento.
Con particolare riguardo all’ordinamento italiano, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) che stabiliscono gli importi delle soglie dei “contratti di rilevanza comunitaria”, primo fra tutti l’articolo 28, comma 1, lettere a), b) e c), devono ritenersi pertanto automaticamente modificate dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento 1336/2013.
Nello specifico, i valori delle nuove soglie saranno i seguenti:
– 134.000 euro (invece di 130.000) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali, ad eccezione di alcuni appalti afferenti a determinati settori o materie (servizi di ricerca e sviluppo, di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d’acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, alcuni servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi, o prodotti del settore della difesa);
– 207.000 euro ((invece di 200.000)per tutti gli altri appalti pubblici di forniture e di servizi;
– 5.186.000 euro (invece di 5.000.000)per gli appalti pubblici di lavori.
In ultima analisi, è tuttavia opportuno sottolineare come oggi la differenza esistente tra appalti di rilevanza comunitaria e appalti cd. sotto-soglia non è più rilevante come in passato.
Si è già detto che, a stretto rigore, gli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie dovrebbero rimanere esclusi dall’applicazione della disciplina europea; tuttavia l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sia comunitaria che nazionale, ha comportato una progressiva estensione dei principi e delle norme applicabili agli appalti sotto-soglia (si veda in particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 7 dicembre 2000, nella causa C-324).
D’altro canto, lo stesso Codice degli appalti ha recepito queste tendenze evolutive, stabilendo, come regola generale (articolo 121), l’applicazione ai contratti sotto-soglia delle stesse norme relative a quelli di rilevanza comunitaria, fatte salve solo le deroghe espressamente previste.
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