Deroga ai criteri generali della prevalenza nelle Società Cooperative

In attuazione dell’art. 111-undecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile1, il quale recita: “Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio”,  il Ministero delle Attività Produttive emanò il Decreto del 30 dicembre 2005 atto ad individuare, per determinate fattispecie di cooperative, i criteri in base ai quali determinare la prevalenza, in deroga ai noti criteri generali fissati dall’articolo 2513 del codice civile.

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Cooperative che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci

Per le cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (ossia le cooperative di lavoro in senso generico, tra cui si includono anche le cooperative sociali e le agricole di lavoro), il criterio generale per la definizione della prevalenza stabilito dall’art. 2513 c.c., comma 1, lettera b) è quello secondo il quale  il costo del lavoro dei soci deve risultare superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.

Cooperative “a scambio plurimo”

Tale criterio è applicabile anche alle cooperative “a scambio plurimo”, con riferimento alla parte di attività in cui lo scambio mutualistico è “di lavoro”. Infatti, in base al secondo comma del citato articolo 2513, “quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.” Sempre su tale argomento, occorre richiamare l’art. 2545-octies c.c., il quale prevede che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, oltre per il mancato rispetto delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., anche quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513 del codice civile.

I regimi derogatori al requisito della prevalenza

In riferimento ad alcune realtà di cooperazione è intervenuto il citato decreto attuativo del 30 dicembre 2005 al fine di regolamentare i regimi derogatori al requisito della prevalenza. Tale intervento si è reso necessario con riferimento a realtà cooperative che per fattori di carattere oggettivo, le quali non riuscirebbero a rispettare i criteri di prevalenza di cui al citato articolo 2513 del codice civile.

In particolare, si tratta delle cooperative di lavoro e nelle cooperative che realizzano più scambi mutualistici di cui uno sia di lavoro, ai fini del calcolo della prevalenza, in deroga al criterio di cui all’art. 2513 cc, non si computano, al denominatore:

1) il costo del lavoro dei lavoratori non soci, assunti:

a) in forza di obbligo di legge,

b) in forza di obbligo di contratto collettivo nazionale di lavoro,

c) in forza di obbligo di convenzione con la pubblica amministrazione;

2) il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa;

3) il costo del lavoro di lavoratori non soci di nazionalità straniera impiegati in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica Italiana.

Nello specifico, occorre altresì indicare che: quanto alla definizione “in forza di obbligo di contratto collettivo nazionale di lavoro”, il legislatore ha inteso comprendere quei casi che, in quanto non rientranti nella nozione giuridica di trasferimento d’azienda, e che la contrattazione collettiva ha autonomamente disciplinato.

Si tratta dei cosiddetti “cambi appalto”: in base alle regole dettate dai contratti nazionali, in caso di perdita di appalto, l’azienda subentrante ha l’obbligo di ricollocare il personale svolgente le medesime mansioni nel nuovo contratto d’appalto.

Quanto alla definizione “in forza di obbligo di convenzione con la Pubblica amministrazione”, rientrano i casi in cui il soggetto committente è un Ente della Pubblica amministrazione e, nei contratti di appalto, nella convenzione o nel bando di gara, è prevista una clausola con cui il committente obbliga l’azienda subentrante all’assunzione di unità lavorative già occupate dall’azienda cessante (la cosiddetta “clausola sociale”).

La Commissione Centrale per le Cooperative ha espresso parere secondo il quale il principio derogatorio ai criteri di calcolo del requisito della prevalenza mutualistica, di cui al citato Decreto 30 dicembre 2005, viene applicato anche alle cooperative di lavoro che acquisiscono, a seguito di nuova procedura di gara o convenzione, i servizi oggetto del contratto di appalto o della convenzione in relazione ai quali si sono realizzati i passaggi obbligati dei lavoratori interessati”.

Tale interpretazione, in linea – sottolinea la Commissione stessa – col dettato letterale della norma, è motivata dal fatto che la cooperativa che partecipa alla nuova procedura di gara o convenzione (ed assume l’alea di aggiudicazione della stessa) si trova ad avere in organico quei lavoratori, assunti con la precedente aggiudicazione dell’appalto, che difficilmente chiederebbero di aderire alla cooperativa in qualità di soci, in quanto la continuità della loro prestazione lavorativa è strettamente collegata all’aggiudicazione o meno della gara d’appalto.

In applicazione della precisazione fornita dalla Commissione Centrale, per le cooperative di lavoro la condizione di prevalenza è commisurata in base al seguente rapporto:

Costo del lavoro dei soci

______________________________________ > 50%

Costo del lavoro totale (soci/non soci)

dove al denominatore non si computa il costo del lavoro dei non soci assunti per obbligo, anche a seguito di nuova procedura di gara o convenzione, purché utilizzati per svolgere i medesimi servizi oggetto del contratto di appalto originario o della convenzione in relazione ai quali si sono realizzati i passaggi obbligati dei lavoratori interessati.

La Commissione Centrale precisa che, qualora la cooperativa di lavoro decida di utilizzare i lavoratori in rami produttivi diversi da quelli concernenti i servizi oggetto dell’appalto o della convenzione in relazione ai quali si sono realizzati i passaggi obbligati, il relativo costo non potrà essere escluso al denominatore.

Andrea Policari

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