Appalti nei Comuni non capoluogo di provincia: l’ANCI denuncia il blocco degli appalti

Mirco Gazzera 07/07/14
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L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha sollecitato un intervento urgente  sulla disposizione, contenuta nel Decreto Legge numero 66 del 2014 convertito a fine giugno, relativa agli appalti centralizzati affidati dai Comuni. Secondo l’ANCI la nuova disciplina rischia di bloccare lo svolgimento degli appalti verso gli enti locali.

 

 

L’evoluzione della disposizione normativa

La disposizione oggetto della critica è il comma 3 bis dell’articolo 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”). La stessa era stata introdotta già nel 2011 con l’obiettivo di razionalizzazione la spesa pubblica a livello locale.

Prima di analizzare la nuova formulazione, introdotta dal Decreto Legge numero 66 del 2014 convertito, un breve excursus normativo sui numerosi interventi precedenti che hanno riguardato l’enunciato normativo in questione.

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 articolo 23 comma 4

 

Il Decreto aveva introdotto il citato comma 3 bis prevedendo, per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, l’affidamento di lavori, beni e servizi a un’unica centrale di committenza. Quest’ultima doveva essere costituita nell’ambito delle unione dei comuni o attraverso un accordo consortile fra gli stessi.

 

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 articolo1 comma 4

 

Il successivo Decreto Legge n. 95 aveva previsto due alternative, alla procedura sopra indicata, rappresentate dal ricorso a strumenti elettronici gestiti da centrali di committenza e dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 articolo 1, comma 343 (“Legge di stabilità per il 2014”)

 

L’ultima “Legge di stabilità”, infine aveva escluso dall’ambito di applicazione del citato comma 3 bis i lavori, servizi e fornitore effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

 

In sintesi, prima dell’intervento da parte del Decreto Legge n. 66/2014, il comma 3 bis prevedeva che i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti procedessero ad acquisire lavori, beni e servizi utilizzando uno dei seguenti canali:

 

–        unioni dei comuni;

–        appositi accordi consortili fra comuni;

–        ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle provincie;

–        attraverso gli strumenti elettronici forniti da Consip S.p.A..

 

 

La riformulazione operata dal Decreto Legge n. 66 del 2014

 

L’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 articolo (come convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89) ha sostituito integralmente la precedente formulazione del citato comma 3 bis. Le differenze più rilevanti, rispetto alla situazione previgente, sono:

 

–        l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i Comuni non capoluogo di provincia;

 

–        l’eliminazione della fattispecie di non applicazione della disposizione ai lavori, servizi e fornitore effettuati in economia mediante amministrazione diretta.

 

Sono rimasti inalterati i canali sopra descritti utilizzabili per l’acquisizione dei lavori e delle forniture e il divieto imposto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di rilasciare il codice identificativo di gara ai Comuni che non rispettino la disposizione in commento.

 

 

Le richieste dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

 

L’ANCI ha inviato una lettera al Governo denunciando che la nuova disposizione rischia di causare il blocco degli appalti negli enti locali. L’Associazione ha avanzato le seguenti proposte:

 

–        la posticipazione dell’applicazione della disciplina ai lavori commissionati dal primo luglio 2015;

 

–        la predisposizione di una nota interpretativa ministeriale volta a chiarire i numerosi dubbi insiti nella disciplina;

 

–        l’esclusione dall’ambito di applicabilità della norma delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture: svolte in economia, affidate direttamente per importi inferiori a 40 mila euro   e urgenti.

Mirco Gazzera

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