Il Messaggio Inps del 13 settembre 2024 numero 3028 ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Fondo Credito per coloro che sono prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o delle procedure di esodo / espansione.
Grazie alle istruzioni dell’Inps sarà possibile, per gli ex dipendenti pubblici, continuare a godere delle prestazioni creditizie e sociali del Fondo Credito una volta in pensione.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
Cos’è il Fondo Credito
Istituito con Legge 23 dicembre 1996, numero 662 il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) ha come obiettivo quello di riconoscere una serie di prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici che versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione.
Quali sono le attività del Fondo Credito
Il Fondo Credito garantisce ai soggetti iscritti:
- mutui e prestiti a tassi agevolati;
- prevenzione e salute;
- sostegno a formazione e istruzione, dalla scuola primaria sino ai master universitari;
- prestazioni per anziani e persone non autosufficienti;
- politiche in favore dell’occupazione;
- ospitalità residenziale;
- soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.
Come accedere alle prestazioni
L’accesso alle prestazioni del Fondo avviene attraverso la partecipazione degli iscritti ad appositi bandi di concorso.
Le graduatorie vengono stilate in funzione dei criteri presenti nel bando.
Come vengono finanziate le prestazioni?
Le prestazioni erogate sono finanziate con i contributi dei dipendenti dei pubblici e il reinvestimento dei proventi derivanti da mutui e prestiti.
L’aliquota contributiva a carico degli iscritti è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.
La trattenuta è applicata in ogni mensilità sulla retribuzione spettante al dipendente.
I pensionati versano invece un contributo pari allo 0,15% della pensione.
Chi può iscriversi al Fondo Credito
L’iscrizione al Fondo Credito opera obbligatoriamente per tutti i dipendenti pubblici, iscritti alla gestione Inps ex Inpdap.
La Manovra per l’anno 2020 (approvata con Legge 27 dicembre 2019 numero 160) ha riaperto i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.
Attualmente possono iscriversi (in maniera volontaria) al Fondo quanti, dopo il 20 febbraio 2022, sono assunti o trasferiti presso enti pubblici non appartenenti alle gestioni ex Inpdap. Per i soggetti citati l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni dall’assunzione / trasferimento.
In caso di accesso alla pensione gli iscritti possono prorogare l’adesione al Fondo, esercitando l’apposita opzione entro l’ultimo giorno di servizio.
Come iscriversi al Fondo Credito
I soggetti in possesso dei requisiti per iscriversi al Fondo Credito possono trasmettere apposita istanza telematica, collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Adesione al Fondo Credito (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Accedendo al servizio è possibile:
- presentare una nuova domanda di iscrizione;
- visualizzare una domanda già trasmessa ed esportarla in formato pdf, cliccando su “Consultazione domanda”;
- visualizzare lo stato di avanzamento della domanda, selezionando “Consultazione iter pratica”.
In alternativa, è possibile inviare la domanda di iscrizione:
- chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito, da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- avvalendosi dei servizi garantiti da enti di patronato e intermediari Inps.
I chiarimenti Inps
Dal momento che il Fondo Credito si estende anche ai pensionati, già iscritti in precedenza al Fondo stesso come dipendenti, si pone il problema di come presentare le domande di adesione per i destinatari di APE sociale o delle prestazioni collegate a procedure di esodo o espansione.
Con il Messaggio del 13 settembre 2024 numero 3028 l’Inps ha illustrato, per i dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i termini e le modalità di adesione al Fondo Credito, a valere dalla data di decorrenza della pensione, una volta terminato il periodo di fruizione di APE sociale o delle prestazioni legate a esodi / espansioni. Nel corso di quest’ultimo periodo di fruizione, ricorda l’Inps, essendo cessato il rapporto di lavoro “è interrotto l’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (Messaggio numero 3028/2024).
Cosa succede tra la data di cessazione dal servizio e il pensionamento?
Per i soggetti in parola che accedono ad APE sociale e alle prestazioni legate a esodi / espansioni, non essendo assoggettati al versamento di contributi, dopo la cessazione dal servizio, sono precluse le prestazioni erogate dal Fondo, sino alla data del pensionamento.
Come ed entro quando si aderisce al Fondo Credito?
I soggetti:
- già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo / espansione,
i quali intendono iscriversi al Fondo Credito dopo il pensionamento, possono aderirvi entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio.
Eventuali domande presentate in data successiva al termine descritto “non saranno accolte” (Messaggio Inps).
Per le modalità di iscrizione vale quanto già descritto dall’Inps con la Circolare del 3 febbraio 2022 numero 20.
A tal proposito, per i dipendenti iscritti a una delle Gestioni pubbliche è possibile, in alternativa:
- spuntare, all’atto della domanda di pensionamento, la casella “Chiedo di aderire al fondo credito”;
- presentare apposita domanda attraverso la citata piattaforma online “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali” del portale “inps.it”, per chiedere l’iscrizione al Fondo, entro l’ultimo giorno di servizio, in quanto pensionando.
Al contrario, per quanti versano i contributi a una Cassa diversa dalla Gestione dipendenti pubblici, è necessario trasmettere apposita istanza collegandosi al servizio “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali” del portale “inps.it”.
Le domande di adesione al Fondo Credito, presentate da coloro che hanno avuto accesso all’APE sociale e alle procedure di esodo / espansione “saranno sottoposte ai controlli (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare la relativa quota di adesione sulla rata di pensione” (Messaggio Inps).
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Come comunicare in UniEmens la cessazione dal servizio?
Sempre con riguardo ai lavoratori in argomento, per comunicare correttamente all’Inps la cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è necessario che l’ultima denuncia UniEmens – ListaPosPA trasmessa all’Istituto dal datore di lavoro contenga uno specifico codice cessazione, in grado di identificare sia i casi di accesso all’APE sociale che alle procedure di esodo ed espansione.
Di conseguenza, dopo aver l’Inps già istituito i codici:
- 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
- 47 “Cessazione per esodo legge n. 92/2012”;
- 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
con il Messaggio numero 3028/2024 si è comunicata l’istituzione del codice 60 “Cessazione APE sociale”.
Il codice 60 dev’essere utilizzato dal datore di lavoro, autorizzato al versamento della contribuzione per i lavoratori cessati richiedenti l’APE sociale, all’interno della denuncia UniEmens – ListaPosPA di competenza dell’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio.
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