Ape Social e Volontaria: quali i veri Requisiti? Dubbi sull’interpretazione INPS

Redazione 19/04/17
Dalla lettura comparata della Legge di Stabilità 2017 e le schede realizzate dal’Inps, a mo’ di guida per il potenziale pensionato, emergono alcune incongruenze tra quelli che sono i requisiti effettivamente necessari per la richiesta di Ape volontaria e Ape Social, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri.
Non si tratta di una mera differenza formale, bensì attinente ai presupposti per il godimento del beneficio previdenziale. È il caso, dunque, di fare chiarezza.

Pensioni, firmato il decreto #ApeSocial

Un post condiviso da Paolo Gentiloni (@paologentiloni) in data:

 

Ape Volontaria: posso continuare a lavorare?

Per ciò che concerne l’Ape volontaria, dalla lettura della guida pubblicata sul sito dell’Inps, è dato modo di pensare che non sia necessario aver cessato l’attività lavorativa per poterne beneficiare. Nemmeno al comma 167 della legge 232/2016, c’è traccia di ciò: infatti, sono meramente elencati i requisiti di accesso che devono possedersi al momento della richiesta di anticipo pensionistico, tra il 1 maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, ovvero:

  • età minima di 63 anni;
  • pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • 20 anni di contributi;
  • pensione pari a 1,4 volte il minimo;
  • nessun trattamento pensionistico diretto.

Questo farebbe supporre che il lavoratore, pur se beneficiario dell’anticipo pensionistico, può continuare a lavorare, cercando di innalzare il montante contributivo complessivo. Ferma restando la domanda di pensione, che viene presentata contestualmente alla richiesta dell’Ape, e che viene accolta nel momento in cui si siano maturati tutti i requisiti richiesti, nel frattempo, il lavoratore può ancora incidere sull’ammontare dell’assegno pensionistico futuro.

Speciale RIFORMA PENSIONI

Ape Social: entro quando maturare la pensione?

Altra ambiguità anche per Ape Social: in particolare, la scheda Inps dedicata apporta un’informazione assente invece all’interno del testo di legge della manovra fiscale 2017. Infatti, secondo la prima fonte risulterebbe necessaria, per la richiesta di Ape Social, la maturazione della pensione entro tre anni e sette mesi. I commi 179 e 180 introducono solo i seguenti requisiti:

  • il conseguimento dei 63 anni di età
  • la cessazione dell’attività lavorativa
  • l’incompatibilità per coloro che sono già titolari di una pensione diretta: infatti, è prevista la non compatibilità con
    • trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione (comma 182);
    • il diritto alla pensione anticipata (al comma 183).
  • l’ammontare contributivo richiesto: a seconda della tipologia di lavoratore che ha diritto all’Ape Social, ci vogliono:
    • 30 anni di contributi per i disoccupati che abbiano cessato il rapporti di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa e abbiano finito di percepire il trattamento di sostegno al reddito da almeno tre mesi;
    • 30 anni di contributi per i lavoratori che assistono coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap grave (definito dall’articolo 3 della legge 104/1992);
    • 30 anni di contributi per i lavoratori con percentuale di inabilità pari almeno al 74%;
    • 36 anni di contributi per gli addetti a lavori usuranti o gravosi.

In nessuna parte del testo, dunque, è previsto il requisito temporale dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, che, se considerato, restringerebbe notevolmente l’ambito d’applicazione della misura previdenziale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento