Com’è noto tra i requisiti per l’Ape sociale gli assicurati devono possedere oltre ad un’età anagrafica di almeno 63 anni un requisito contributivo di almeno 30 anni (36 anni nei lavori gravosi).
Quali contributi sono utili per l’Ape social
Per raggiungere il requisito contributivo l’Inps ed il Ministero del Lavoro hanno aperto fortunatamente ad una interpretazione particolarmente favorevole. È possibile, infatti, utilizzare la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi),
- le gestioni sostitutive ed esclusive,
- la gestione separata dell’Inps.
In sostanza per integrare i 30 o i 36 anni di contributi richiesti dalla norma è possibile prendere in considerazione non solo la contribuzione effettiva da rapporto di lavoro ma anche:
- quella derivante dal riscatto di un periodo di studi,
- la contribuzione volontaria,
- la contribuzione figurativa accreditata sul conto assicurativo sia per eventi intervenuti in costanza del rapporto di lavoro (es. integrazioni salariali) sia per eventi successivi alla perdita del rapporto di lavoro come, in particolare, i periodi di disoccupazione indennizzata (es. naspi o mobilità).
Così ad esempio un lavoratore che ha perso il lavoro con 28 anni di contributi può farsi autorizzare al versamento dei contributi volontari per integrare il requisito contributivo dei 30 anni richiesti; un lavoratore che ha 29 anni di contribuzione ed un anno di contribuzione figurativa di naspi può parimenti accedere alla prestazione posto che ha perfezionato il minimo contributivo richiesto tramite il periodo di disoccupazione indennizzata; ancora un lavoratore con 28 anni di contributi può scegliere di riscattare due anni di laurea per ottenere la prestazione.
Come si intuisce si tratta di condizioni molto favorevoli. Non si possono però far valere le eventuali maggiorazioni contributive che il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.
Ad esempio non si potrà valorizzare la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro subordinato svolto in presenza di invalidità superiore al 74% come previsto dall’articolo 80 della legge 388/2000.
Contributi sparsi per l’Ape social
Altra importante apertura riguarda la possibilità per il lavoratore di utilizzare anche i contributi sparsi purchè non coincidenti temporalmente in più gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps. Possono essere così utilizzati non solo i contributi versati presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ma anche quelli presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi), le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e la gestione separata dell’Inps.
Ad esempio un lavoratore con 25 anni di contributi da lavoro dipendente, due anni di contribuzione nella gestione commercianti ed altri tre anni di contributi nella gestione separata può accedere comunque all’ape social posto che la somma della contribuzione in queste diverse gestioni raggiunga i 30 anni.
Ai fini della determinazione della misura dell’indennità (che, come noto, non può superare i 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità l’anno) nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell’APE social, il computo della rata mensile di pensione sarà effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Dunque se un lavoratore ha contribuzione sparsa non deve necessariamente procedere ad una ricongiunzione onerosa della contribuzione in una sola gestione previdenziale.
Recentemente, inoltre, l’Inps ha aperto pure alla possibilità di cumulare la contribuzione estera in paesi comunitari (UE, Svizzera, SEE) o extracomunitari presso i quali l’Italia ha stipulato convenzioni internazionali di sicurezza sociale (messaggio inps 4170/2017). Così ad esempio un lavoratore che ha 20 anni di contributi in Italia e 10 anni in un Paese estero convenzionato può, comunque, accedere all’Ape sociale avendo raggiunto il minimo di 30 anni di contributi.
Si rammenta, inoltre, che dal 1° gennaio 2018 i requisiti contributivi sopra esposti sono stati ridotti nei confronti delle sole lavoratrici di un anno per ogni figlio nato entro un massimo di due anni.
Le madri con due figli possono, quindi, chiedere l’Ape social, fermo restando il requisito anagrafico di 63 anni, con una contribuzione ridotta a 28 anni (34 anni nel caso di lavori gravosi).
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