Anticorruzione: La Cassazione si pronuncia sulla sua disciplina

Redazione 29/03/13
Prosegue la lettura della Cassazione sulla nuova disciplina anticorruzione, ed è anche arrivata una prima serie di conclusioni racchiuse nell’ampia motivazione della sentenza numero 13047 della sesta sezione penale depositata il 21 marzo. La pronuncia ha reso nulla la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna emessa dal gip nei riguardi di due finanzieri che, nell’ambito di una verifica a carico di una srl, avevano estorto il pagamento di una tangente da 40 mila euro come prima tranche, per scongiurare una chiusura sfavorevole alla società e una eventuale estensione delle verifiche fiscali alle altre società del medesimo gruppo.

L’annullamento della pronuncia deriva dall’esigenza di riqualificare la condotta sulla base del nuovo articolo 319 quater del codice penale sull’induzione indebita. La Cassazione, nel raffrontare la nuova fattispecie in relazione alla vecchia, sostiene che il comportamento di minaccia, di ogni tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato, volto a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posto in atto per mezzo di un abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione, se viene da pubblico ufficiale o di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio.

Nella circostanza in cui, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblica sicurezza, abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per ottenere o farsi garantire il denaro o l’utilità, prospettano al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possiblità di adottare atti legittimi ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all‘articolo 319 quater.

La distinzione per qualificare correttamente le condotte commesse e contestate prima della legge 190/2012 va così fatta non sulla base di un uso formale dei termini “costrizione” e “induzione”, ma analizzando la condotta contestata e le conseguenze prospettate dal pubblico ufficiale per ottenere il denaro o le altre utilità oppure se ha prospettato un male ingiusto. In questa prospettiva, i fatti contestati ai due finanzieri devono essere inquadrati nella nuova figura di reato inserita dall‘articolo 319 quater.

I due membri della Gdf, infatti, hanno prospettato l’esercizio di attività legittime in sé, individuando irregolarità fiscali sia nell’azienda in cui erano in corso le attività di verifica sia nelle altre aziende del gruppo ” il pagamento della somma pretesa veniva comunque presentato come alternativa a un danno non certo qualificabile ingiusto”. Una condotta che oggi rientra a pieno titolo nell’area dell‘induzione indebita.

Un reato, quest’ultimo, che prevede anche la sanzione per chi fornisce o promette utilità, adesso i giudici della Corte d’appello dovranno procedere a valutare le situazioni in cui il privato accetta di promettere con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia e in cui il privato, come avvenuto, si rivolge effettivamente alla polizia organizzando  una consegna controllata del denaro.

 

Redazione

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