ANF e Assegno unico 2021: cosa cambia dal 1° luglio per i sussidi alle famiglie

Paolo Ballanti 23/06/21
In vista di quella che sarà una rivoluzione in tema di aiuti economici alle famiglie, rappresentata dall’assegno unico in partenza (salvo proroghe) dal 1° gennaio 2022, il Governo ha introdotto con Decreto legge numero 79/2021 un “assegno – ponte” per i nuclei che non beneficiano degli ANF oltre ad una maggiorazione proprio per coloro che invece hanno diritto agli assegni familiari.

Entrambe le misure partiranno dal 1° luglio 2021 ed avranno termine il 31 dicembre, alla vigilia della partenza della nuova misura di sostegno.

L’INPS aveva già recepito le maggiorazioni degli ANF, attraverso il messaggio numero 2331. Per quanto riguarda l’“assegno – ponte”, le indicazioni operative sono arrivate con il messaggio numero 2371 del 22 giorno 2021.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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ANF e assegno unico 2021: le misure

In attesa dell’avvio dell’assegno unico, il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 ha previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021:

  • L’introduzione di un “assegno – ponte” per i nuclei familiari che non hanno attualmente diritto agli ANF;
  • Una maggiorazione straordinaria a beneficio dei nuclei destinatari degli assegni familiari.

Le due misure dovranno accompagnare le famiglie, salvo proroghe, all’introduzione dell’assegno unico a partire dal 1° gennaio 2022, misura che, come vedremo, ha lo scopo di riordinare le forme di sostegno economico per coloro che hanno figli minori.

ANF e assegno unico 2021: destinatari assegno unico

Come anticipato, sono destinatari del cosiddetto “assegno – ponte” i nuclei familiari non destinatari degli ANF che, al momento di presentare la domanda, siano:

  • Cittadini italiani, comunitari o extra – UE in possesso di regolare titolo di soggiorno;
  • Soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Residenti o domiciliati in Italia con figli a carico sino ai diciotto anni di età;
  • Residenti in Italia da almeno due anni ovvero titolari di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale;
  • In possesso di ISEE con riferimento all’intero nucleo familiare.

ANF e assegno unico 2021: importi assegno unico

L’assegno–ponte ha un ammontare variabile in funzione di:

  • Valore dell’ISEE del nucleo familiare;
  • Numero di figli minori a carico.

Nella tabella allegata al D.l. n. 79 vengono riportate tutte le fasce di importo distinte in base all’ISEE oltre a:

  • Importo mensile per ciascun figlio minore, per le famiglie fino a due figli minori;
  • Importo mensile per ciascun figlio minore, a beneficio delle famiglie con almeno tre figli minori.

Ad esempio per i nuclei con ISEE fino a 7 mila euro:

  • L’importo mensile per ciascun figlio in caso di famiglie fino a due figli minori è pari a 167,50 euro;
  • L’importo mensile per figlio in favore delle famiglie con almeno tre figli minori è 217,80 euro.

L’ultimo scaglione è rappresentato da coloro che hanno un ISEE tra 49.900,01 e 50.000,00 euro (oltre non spetta nulla):

  • 30,00 euro mensili per ciascun figlio per le famiglie fino a due figli minori;
  • 40,00 euro mensili per ciascun figlio a beneficio delle famiglie con almeno tre figli minori.

In caso di figli minori con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio.

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ANF e assegno unico 2021: domanda

Le richieste per l’assegno ponte dovranno essere presentate in via telematica all’INPS, a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i consueti canali:

  • portale web, collegandosi al sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato.

Ferma restando la decorrenza dell’assegno a partire dal mese di presentazione della richiesta, eccezionalmente, in sede di prima applicazione del sussidio, per le domande inoltrate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate da luglio.

ANF e assegno unico 2021: pagamento

L’importo mensile sarà corrisposto alle famiglie beneficiarie a mezzo:

  • Accredito bancario sulle coordinate IBAN del richiedente;
  • In alternativa, bonifico domiciliato.

Per le ipotesi di affido condiviso, l’importo può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ogni genitore.

Per i soggetti titolari di Reddito di Cittadinanza, l’assegno-ponte verrà erogato insieme a questo e con le stesse modalità.

Le somme corrisposte a titolo di assegno – ponte non subiscono alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entrano peraltro nella formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

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ANF e assegno unico 2021: maggiorazione ANF

In parallelo all’introduzione dell’assegno – ponte, il Decreto numero 79 introduce una maggiorazione temporanea dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per i nuclei aventi diritto agli ANF.

Questi godranno infatti di un aumento pari a:

  • 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei fino a due figli;
  • 55,00 euro per ciascun figlio, nel caso in cui la famiglia conti almeno tre figli.

Della maggiorazione citata ne ha tenuto conto l’INPS la quale, attraverso il messaggio numero 2331 del 17 giugno scorso, ha definito i nuovi importi degli ANF spettanti dal 1° luglio al 30 giugno 2022.

ANF e assegno unico 2021: destinatari degli ANF

Ricordiamo che gli ANF spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato, oltre a:

  • Dipendenti agricoli;
  • Lavoratori domestici e somministrati;
  • Iscritti alla Gestione separata;
  • Dipendenti di aziende cessate o fallite;
  • Titolari di pensione a carico del FPLD o dei fondi speciali ex ENPALS;
  • Titolari di prestazioni previdenziali nonché di altre situazioni di pagamento diretto.

ANF e assegno unico 2021: importi ANF 2021 – 2022

Il messaggio dell’INPS numero 2331 rende noti, come ogni anno, i valori degli assegni familiari applicati dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, aggiornati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.

In realtà, salvo proroghe, gli ANF saranno riconosciuti non oltre il 31 dicembre 2021, per cedere il passo all’assegno unico, erogato a partire dal 1° gennaio 2022.

ANF e assegno unico 2021: tabelle INPS

Ricordiamo che gli importi spettanti a titolo di ANF variano in funzione della tabella di appartenenza del nucleo. Nel documento allegato al messaggio INPS vengono infatti resi noti i valori degli assegni distinti in tredici tabelle, dalla 11 (nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili) alla 21D (nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile).

All’interno di ogni tabella l’importo mensile degli ANF è differenziato in base a:

  • Reddito familiare conseguito nel 2020 (anno solare precedente il 1° luglio 2021);
  • Numero dei componenti il nucleo familiare.

ANF e assegno unico 2021: domande

Le richieste di ANF devono essere presentate all’INPS in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • In autonomia attraverso il portale telematico inps.it, sezione “Prestazioni e servizi – Assegno per il nucleo familiare ANF”;
  • Chiamando il Contact center INPS;
  • Rivolgendosi ad enti di patronato.

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Paolo Ballanti

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