Questi accostamenti estetici e giuridici mi hanno indotto a rappresentarmi la nostra Costituzione, quella tanto decantata magistralmente anche da Benigni, come una bellissima statua di marmo vivente, parlante, che chiede rispetto e ammirazione, come la statua della Pietà di Michelangelo.
Proprio per tale similitudine quando la stessa viene sottoposta ad attacchi, da dovunque e da chiunque essi provengono, mi sembra ripetersi quanto accaduto alla statua della Pietà il 21 maggio 1972 ad opera del geologo australiano, ma di origini ungherese, László Tóth che la deturpò colpendola con diverse martellate.
Più grave e doloroso è per me quando questo avviene ad opera di quello che dovrebbe essere il suo custode e cioè il Collegio della Corte Costituzionale.
In questo caso il paragone potrebbe essere molto più aderente e personale con lo stesso Michelangelo quando, si narra, stava scolpendo il Mosè e gli lanciò il martello, colpendo la statua e dicendole “Perchè non parli?”.
Ma veniamo al dunque, in passato la Corte Costituzionale ci ha stupito per delle decisioni che sembravano essere in controtendenza con quello che è il sentire comune della gente, ma soprattutto con il dettato costituzionale stesso, basti pensare alla sentenza n. 449 del 13 dicembre 1999, con cui metteva immotivatamente una pietra tombale sul diritto sindacale per le Forze Armate, laddove la stessa Carta Costituzionale garantisce invece, erga omnes, senza distinzione di profili professionali e senza alcuna riserva di legge, l’esercizio del diritto sindacale.
L’art. 39 della Carta Costituzionale, al 1° e 2° comma, infatti dichiara: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.”
Il rigetto da parte della Corte Costituzionale, dopo panegirici sull’Ordinamento Militare e sulla democratizzazione delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 52 della “Magna Charta” italiana, di un principio costituzionale fondante, quale la libertà sindacale, a favore di esigenze inopponibili, quali la coesione militare, la saldezza gerarchica etc. che, in altri Stati quali la Germania, l’Olanda, il Belgio, l’Austria, etc., ove esistono i sindacati militari anche da più di una secolo, non sono stati e non sono messi in discussione e non hanno minimamente patito alcuna flessione o abbattimento, metaforicamente nella mia mente si è rappresentato come una martellata alla mano sinistra della mia ideale statua della Costituzione nell’atto di concedere quelle libertà fondanti della democrazia stessa!
Allo stesso modo, qualche settimana fa, ho avuto la stessa sensazione quando è stata pubblicata la sentenza n. 24 del 14 febbraio 2014 con cui si scioglieva il dubbio costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario e Presidenza del Consiglio dei Ministri sul segreto di Stato, nella fattispecie riguardante il caso della extraordinary rendition dell’imam Abu Omar, e per cui erano stati condannati, in via definitiva, tutti gli autori americani, appartenenti alla CIA e non, e uno di questi addirittura già graziato anche dal Presidente Napolitano, mentre rimanevano in attesa degli effetti di questa sentenza della Corte Costituzionale, tutti gli appartenenti al Sismi italiano che avevano collaborato e partecipato attivamente, in relazione al proprio giudizio pendente presso la Corte di Cassazione.
Con le motivazioni più plausibili possibili la Corte Costituzionale ha deciso che effettivamente vi era un conflitto di attribuzione dei poteri tra la magistratura e l’organo politico di governo e che per questo motivo alcuni documenti, usati come prove nel dibattimento, non dovevano essere utilizzati in quanto coperti dal segreto di Stato, legittimamente, a questo punto, posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il dispositivo della sentenza in verità è molto complesso ed articolato, ma alla fine il risultato è stato quello che:
- a. Le condanne per gli agenti CIA e gli altri soggetti americani che hanno partecipato all’extraordinary rendition dell’imam sono diventate definitive e per cui gli stessi agenti risultano latitanti e sono ricercati in mezzo mondo, almeno dove sussiste la possibilità di estradizione;
- b. la Corte di Cassazione, con profondo rammarico, con la sentenza n.20447 del 24 febbraio 2014, ha dovuto prosciogliere definitivamente gli agenti del Sismi, parlando di “sipario nero” calato sulla democrazia e sullo stato di diritto;
- c. è stato ampliato, senza alcuna previsione legislativa, e direi di più, senza una logica e giuridica comprensione, il potere di copertura del segreto di Stato sulle azioni anche di rilevanza penale degli agenti del Sismi, allungando questo sipario dagli interna corporis, cioè quegli assetti organizzativi e operativi di ambito istituzionale riferibili solo ad attività istituzionali lecite, e per la prima volta, anche all’area dei comportamenti illegali dei servizi di intelligence.
Se avevo qualche dubbio prima, ora, leggendo le argomentazioni della sentenza di proscioglimento della Suprema Corte, che si scontra fortemente sul piano giuridico e logico-giuridico con la Corte Costituzionale, ho la netta certezza che la Carta Fondamentale della nostra Nazione abbia ricevuto un’altra martellata, stavolta alla mano destra, quella con cui metaforicamente dovrebbe difendere i cittadini dai soprusi e dagli abusi, anche delle Istituzioni politiche e amministrative preposte al buon funzionamento dello Stato e soprattutto dello Stato di diritto.
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