Il tribunale di Lucca estende il condono fiscale ai contributi previdenziali

Scarica PDF Stampa
Il Tribunale di Lucca con la recente sentenza n. 608 del 5.12.2013 ha stabilito che la definizione, a mezzo condono, di lite fiscale produce automaticamente  effetti estintivi anche del correlativo debito previdenziale, per cui è illegittima la richiesta di pagamento, da parte dell’INPS, dell’obbligazione previdenziale collegata all’accertamento fiscale operato dalla Agenzia delle Entrate.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Lucca, a seguito di avviso di accertamento fiscale che determinava un maggior imponibile, opposto dal contribuente davanti alla competente Commissione tributaria provinciale e definito con condono fiscale ex legge 111/2001,  l’INPS emetteva cartella esattoriale per il recupero dei maggiori contributi previdenziali dovuti per effetto dell’accertamento del maggior imponibile fiscale, laddove il Tribunale, “vista la necessaria correlazione tra contribuzione previdenziale  e reddito dichiarato ed accertato   a titolo definitivo  ai fini IRPEF”, ha dichiarato che “l’Ente previdenziale non può, quindi, pretendere una maggiore contribuzione in relazione a redditi che, dal punto di vista fiscale e tributario,non sono stati dichiarati né accertati in modo definitivo innanzi alla Commissione tributaria,”., ma sono stati oggetto di definizione a mezzo condono fiscale.
Caduto, per effetto del condono,  l’avviso di accertamento fiscale, l’INPS non è più legittimato ad esigere il pagamento dei contributi previdenziali (estinti col condono).
L’effetto principale della sanatoria delle liti fiscali pendenti è l’estinzione della controversia, compresa la componente previdenziale, che si verifica  con l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/1992.
La giurisprudenza si è posto  il problema se, alla luce della correlazione tra il maggior reddito accertato e il debito previdenziale contestato, sia scontata la conclusione che, in presenza della cessazione della materia del contendere sul piano fiscale,  l’INPS abbia ancora titolo alla propria pretesa.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca ha detto di no, annullando la cartella esattoriale  INPS contestata dal contribuente con richiamo al ricorso, davanti alla Commissione tributaria competente, avverso l’afferente avviso di accertamento fiscale, definito con condono.
La regola di diritto che se ne trae è che il contributo previdenziale, essendo direttamente vincolato al reddito accertato del contribuente, seguendone la sorte, può estinguersi  con il condono fiscale.
Anche per il Tribunale di Milano il pagamento dei contributi previdenziali, attratti nella sfera del condono fiscale, non può essere chiesto dall’Ente previdenziale, che pretenderebbe l’intero importo dei contributi accertati dall’Agenzia delle Entrate nonostante il contribuente abbia definito la lite con il Fisco.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza 5304 del 21.6.2913 ha, quindi, dichiarato inesistente il credito vista la illegittimità della richiesta dei contributi INPS “ tenuto conto che non è stato richiesto un diverso accertamento dell’obbligo contributivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra Fisco e contribuente”.
Va ricordato a questo punto che, ai sensi dell’art. 39 dl 98/2011, le controversie relative ai contributi liquidati in base al maggior imponibile fiscale accertato sono escluse dalla definizione delle liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la quale, con la circolare 48/E del 24.10.2011, ha chiarito che la definizione fiscale non “rileva” ai fini previdenziali1.
Si dice in buona sostanza : le controversie previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, non sono definibili in sede di processo tributario.
L’Agenzia delle Entrate, però, non tiene conto che in caso di accertamento con adesione, i contributi vanno calcolati sul maggior reddito concordato, ex art. 2, comma 3, dlgs 218/1997, sicché  il concordato fiscale ha effetto anche ai fini contributivi.
Infatti il  Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, al comma 1 dell’art. 1 dispone  che “ L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.”.
Il comma 3 del successivo art. 2  stabilisce, poi, che “L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’ integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi.”
Il successivo art. 6, comma 1, dal canto suo, stabilisce che il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, e la circolare ministeriale 235/E dell’8-8-1997 afferma che “al contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche è attribuita la facoltà di richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l’obiettivo di pervenire alla definizione”.
Il contribuente che prende l’iniziativa chiedendo la definizione del processo verbale di constatazione può anche avvertire l’ufficio fino a che punto è disposto ad “accettare” i rilievi formulati dai verificatori, e l’ufficio formula una sua proposta di definizione. Il funzionario che non formula la proposta sull’offerta del contribuente deve tener conto dei rischi che corre a causa del suo rifiuto. Raggiunto l’accordo viene redatto un atto, sottoscritto dal titolare dell’ufficio e dal contribuente, che contiene la motivazione e la liquidazione delle imposte dovute, il cui pagamento perfeziona il concordato.
C’è però da domandarsi se il concordato, definito dalle parti in base ad una analisi costi/benefici, sia conforme con i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività ex. art. 53 Cost. dal momento che l’obbligazione tributaria da indisponibile si trasforma in disponibile, sicché la sua fonte esterna è da rinvenire più che in un provvedimento amministrativo nell’accordo delle parti.
L’accertamento con adesione impegna sia il contribuente, che non potrà più proporre ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie, sia l’ufficio che non potrà modificare l’accordo raggiunto. Vi sono però dei casi tassativamente previsti, in cui il concordato (relativamente alle imposte sui redditi o all’IVA) può essere integrato con un successivo accertamento; ciò è consentito ad esempio:
-se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi;
-se la definizione riguarda accertamenti parziali.
In merito alla natura giuridica del concordato, rectius dell’accertamento con adesione, vi sono in dottrina due teorie:
A) per alcuni scrittori si tratta di un negozio consensuale, e qualcuno è arrivato ad ipotizzare che presto il rapporto tributario non sarà diverso dal rapporto commerciale;2
B) per altri, invece, l’atto dell’ufficio resta pur sempre un atto unilaterale di accertamento, esternato in un documento che contiene anche l’adesione del contribuente; in sostanza sarebbe un normale accertamento, con in più l’adesione del contribuente.
L’Istituto, insomma, è discusso: da una parte non si può ammettere la negoziazione di una obbligazione legale, qual è l’obbligazione tributaria, dall’altra non si può negare che nella pratica ciò che le parti sottoscrivono è proprio un negozio, scrive De Mita3, relativo sia all’an che al quantum. E Lupi4 annota che, sotto il profilo del contenuto, le definizioni con adesione sono intimamente discrezionali, dovendo l’ufficio contemperare una serie di punti di vista confliggenti, come l’interesse a massimizzare il gettito, ma anche quello ad evitare i rischi di soccombenza in sede contenziosa, alla luce del grado di fondatezza della pretesa erariale e delle obiezioni del contribuente; la discrezionalità è quindi nella scelta tra diversi modi di salvaguardare l’interesse primario del Fisco, che può essere meglio perseguito da un ufficio che si accontenta di soddisfare una pretesa inferiore, ma evita i rischi del contenzioso.
Noi propendiamo a credere che l’accertamento con adesione sia incasellabile nella tipologia degli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi di cui all’art. 115 della legge 7-8-1990 n. 241 – recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Gli accordi sostitutivi tengono luogo dei provvedimenti, senza eliminare la possibilità di emanare i provvedimenti nei casi in cui l’accordo non si raggiunge. Ad essi si ricorre, se la legge lo consente, allorché l’amministrazione disponga del potere di emanare un provvedimento sostituito dall’accordo, il cui contenuto discrezionale possa essere codetermintato.
Ne deriva che l’Amministrazione concorda con il privato l’esercizio del potere secondo le regole dettate dall’art. 11 legge 241/906.
Il “concordato” è, quindi, un accordo sostitutivo nel senso che l’ufficio, su richiesta fatta dal contribuente a seguito del PVC., regola, in vista della realizzazione dell’interesse pubblico al pagamento delle imposte, gli assetti dei contrapposti interessi (Fisco – Contribuente) con la stipulazione di un accordo col soggetto verificato, destinatario del provvedimento finale del procedimento di accertamento.
L’operazione ermeneutica non si pone in contrasto con l’art. 13 della legge 241/1990 e succ. modifiche che vieta, per quanto riguarda gli atti autoritativi tributari, e tali sono le procedure, la stipulazione di contratti per adesione, ex art. 11,  tra amministrazione e soggetto interessato, sostitutivi del provvedimento : l’art. 13  non riconosce il diritto di partecipazione e, quindi, il diritto alla conclusione di atti negoziali tra aministrazione e utente del servizio pubblico, con riferimento ai procedimenti e provvedimenti tributari.
Qui non vale l’obiezione per cui l’applicazione dell’art. 11 della legge 241/1990 si porrebbe in contrasto  con il successivo art. 13, che non riconosce il diritto di partecipazione e, quindi, il diritto alla conclusione di atti negoziali, per quanto riguarda procedimenti e provvedimenti tributari, con la conseguenza che la stipulazione di accordi o contratti per adesione,  tra amministrazione e soggetto interessato, sostitutivi del provvedimento, sarebbero vietati :  questo perché la legge speciale 287/1997, che regola l’istituto dell’accertamento con adesione, prevale sull’art. 13 della legge generale del procedimento amministrativo, n. 241/1990, e ss. mm, rendendone applicabile il precedente art. 11.
Ora, se l’accertamento definito con adesione rileva per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi, anche il condono fiscale, che è un’altra  forma, sia pure eccezionale, di definizione delle liti fiscali, non può non estendersi ai contributi previdenziali, nonostante il comma 2 dell’art. 3 del dlgs 287/1997  li qualifichi come entrate extratributarie7.
Dal Forum del “ COMMERCIALISTA TELEMATICO” maggio 2010
<Buon pomeriggio!
Ho un problema INPS/ADE che si protrae da 3 anni e spero che qualcuno di voi possa darmi una luce in questa storia infinita:
Nel 1998 la ditta in questione ha subito un accertamento fiscale che,non essendo ancora stato notificato all’entrata in vigore della l289/2002 (condono fiscale) ha aderito all’art 15 della suddetta Legge “Definizione degli avvisi di accertamento” effettuando il pagamento come previsto con il codice 8071.
-Nel prospetto di definizione della lite sono chiaramente indicati tutti i tributi accertati tra i quali quelli INPS con relativo importo.
-L ‘ADE non pretende nulla dal contribuente e tutto risulta definito e pagato “sia sotto il profilo fiscale che dei contributi previdenziali”
L’INPS non riconosce i contributi ritenendo che il condono (ma qua non si tratta di condono) non li copriva e ciondola in attesa ce “qualcuno dell’ADE invii un prospetto dettagliato e,in attesa ha emesso una cartella di pagamento sulla base del reddito accertato e non su quello definito.
Non so più cosa fare le ho provate tutte,continuano a dire che il codice 8071 con cui si effettuavano i versamenti relativi all’art 15 loro non lo riconoscono e,essendo un versamento unico non riescono a risalire alla corretta ripartizione dei tributi.
L’ADE ha emesso una certificazione chiara ma priva dei dati monetari e l’INPS l’ha praticamente cestinata.
Dopo aver letto e riletto l’art 15 L 289/2002 mi sorge un dubbio prima di avviare una causa legale…e se avessero ragione? se l’art 15 pur non essendo un “condono” non coprisse i contributi? eppure nel prospetto presentato all’ADE e’ chiara la voce contributi previdenziali!
Che fare? non solo non erogano la pensione al contribuente ma continuano solo a sospendere e non annullare una cartella che si e’ già raddoppiata.
Gli impiegati continuano a sostenere che il condono del 2002 non toccava i contributi previdenziali che andavano pagati a parte senza voler capire che il contribuente non ha aderito al condono tombale ma all’art 15 cioè la “definizione degli avvisi di accertamento…”che comprendeva anche il pagamento dei contributi del 30% sull’eccedenza!>
In effetti l’art. 15 include anche i contributi!
Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)
comma 2
“2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell’applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro”
Quanto sopra esposto, trova, secondo noi, una ulteriore conferma legislativa, a partire dal 1.1.2014,  nell’art. 17bis del decreto legislativo 546/1992,come modificato dall’art. 1 comma 611 lett. a) della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, concernente  la disciplina procedimentale degli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro : esso  stabilisce che l’esito del procedimento del reclamo “rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni ed interessi. Si applicano le disposizioni dell’art. 48 in quanto compatibili”.
Il succitato comma 611 lett. a) stabilisce anche che le modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 147 del 27.12.2013.
Quindi,  secondo noi, i contributi previdenziali sono attratti nell’ambito di ogni forma di definizione, straordinaria o ordinaria, della controversia tributaria, nata dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 462/1997, il cui art. 1 prevede che “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali che…devono essere determinati nella dichiarazione dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

Giuseppe Alfano

Tag

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento