Non c’è dubbio che questa sia una novità importante, visto che fino ad ora le richieste di informazioni nei confronti di banche, Sim, Sgr, Sicav, fiduciarie e, dal 2011, compagnie d’assicurazione potevano essere richieste solo con riferimento a soggetti singolarmente individuati, nei cui riguardi fosse già in atto una indagine. La norma, quindi, potrebbe rendere legittime in Italia quelle che sono conosciute come fishing expeditions, cioè le richieste che non trovano radice in obiettive esigenze istruttorie connesse ad attività di indagine.
Quello che risulta meno chiaro è invece cosa si intenda con “masse” di contribuenti. Sul concetto di “categorie di soggetti”, presente nel numero 5) dell’articolo 32 del Dpr 600/73, si è già parlato in passato anche se in modo molto limitato. L’agenzia delle Entrate, ad esempio, nella circolare 32 del 2006 chiarisce –in modo un po’ aleatorio – che le richieste volte ad un’acquisizione generalizzata per categorie di dati e notizie presentano caratteristiche idonee a esprimere un raggruppamento di natura soggettiva o reale, a seconda che abbiano riguardo a posizioni soggettive, ancorché non singolarmente individuate, ovvero a elementi oggettivi di cui il soggetto terzo sia in possesso in relazione alla propria attività istituzionale.
Il riferimento alle “masse di contribuenti” potrebbe comportare che ogni richiesta possa riguardare un numero cospicuo di soggetti singolarmente individuati, ma in questa circostanza la portata innovativa della norma sarebbe molto scarsa. E’ più probabile che il legislatore abbia voluto assegnare a Ucifi e Gdf il potere di individuare precise operatività meritevoli di indagini e di ottenere dagli intermediari informazioni sulla relativa clientela.
Solo gli uffici specializzati hanno il potere e possono esercitarlo solamente con l’autorizzazione del direttore centrale dell’Accertamento ovvero del Comandante generale della Gdf. La possibilità di avere scambi di informazione fra autorità fiscali di diversi Paesi senza indicazione normativa dei contribuenti indagati è stata di recente ammessa anche nel Commercio all’articolo 26 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, anche se il Commentario fa capire che la richiesta rivolta a gruppi di contribuenti non chiaramente individuati deve essere riferibile a un’indagine ben circostanziata in maniera da eliminare il dubbio che si tratti di una richiesta casuale.
Anche la direttiva 2011/16/Ue del 15 febbraio 2011 – che doveva essere recepita entro il 1° gennaio 2013, ma per la quale, attualmente, esiste solo la delega contenuta nella legge di delegazione europea –stabilisce che le richieste di scambio di informazione nella Ue debbano essere riferite a soggetti individuati. Il percorso di approvazione della direttiva è stato caratterizzato dal fatto che il testo originariamente elaborato dalla Commissione e oggetto di un accordo di massima del Consiglio prevedeva uno scambio di informazioni estremamente generalizzato.
In sede di accordo politico è stato raggiunto un compromesso in cui da un lato viene disposto che le richieste devono essere nominative, dall’altro viene puntualizzato che gli obblighi procedurali previsti dalla direttiva richiedono un’interpretazione ampia per non frustrare l’efficace scambio di informazioni.
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