Le funzioni tipiche dei Consorzi per lo sviluppo industriale consistono nel favorire lo sviluppo economico delle attività produttive nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, affiancando enti pubblici e aziende in tutte le attività mirate a favorire la promozione e lo sviluppo imprenditoriale. L’art. 7, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013 prevede, quale requisito di provenienza ai fini della sussistenza della suddetta causa di inconferibilità, l’aver fatto parte, nell’anno precedente l’attribuzione dell’incarico, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico.
Ebbene, nel caso di specie, l’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI era già Sindaco di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In merito con la Delibera in analisi, l’ANAC ha chiarito che l’inconferibilità dell’incarico vale anche per chi, all’atto del conferimento, rivesta ancora una delle cariche elencate all’art. 7, co. 2, ostative al conferimento dell’incarico di amministratore e non soltanto per chi abbia esaurito la stessa nell’anno precedente. Anzi, rimarca l’Autorità, la situazione di chi ancora rivesta la carica ostativa assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta. Il Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 126/2018, ha sottolineato che la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Evidenzia il Consiglio di Stato che sottrarre a siffatta disciplina gli enti pubblici economici contrasterebbe tanto con la ratio della delega, quanto con il principio di uguaglianza, generando asimmetrie irragionevoli con le società partecipate da soggetti pubblici che svolgono la medesima attività di impresa degli enti pubblici e alle quali la disciplina si applica.
Chiarisce l’Autorità che emerge con evidenza l’intenzione del legislatore di includere gli enti pubblici economici e, dunque, anche i Consorzi ASI fra i soggetti destinatari delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013. il Consiglio di Stato sempre nella medesima sentenza citata, nella premessa che l’art. 16, co. 1 del D.Lgs. 39/2013 individua nell’ANAC l’Autorità competente a vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di riferimento, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale. Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, co. 1, D.Lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso la possibilità di dichiarare l’eventuale nullità dell’incarico. Con la Delibera 453/2018 l’ANAC ha dunque statuito l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013, dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI a colui che, alla data di conferimento dell’incarico ricopre la carica di sindaco e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.39/2013.
Inoltre l’Autorità ha deliberato che il RPCT del Consorzio ASI all’esito dell’accertamento compiuto, deve contestare le cause di inconferibilità al soggetto cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria. Il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell’effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell’organo che ha conferito l’incarico. Il termine di tre mesi di cui all’art. 18, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti. I componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 39/2013, così come definiti dall’art. 1, co. 2. La sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell’esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali. Tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo.
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