Ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025: la mappa

Cassa integrazione, Naspi, Dis-coll, congedo parentale potenziato. Ecco le misure.

Paolo Ballanti 21/01/25

Il sistema di welfare offre una serie di misure di sostegno economico-statale, di norma riconosciuto grazie ad apposite indennità a carico dell’IINPS, ai dipendenti che, per determinati cause aziendali, si ritrovano in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonché per coloro (lavoratori subordinati, autonomi o parasubordinati) che perdono involontariamente l’occupazione.

Analizziamo in dettaglio gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno del reddito previsti nel 2025.

Indice

Ammortizzatori sociali e sostegni al reddito 2025

 Una circolare Inps ha riepilogato le principali misure di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali approvati con la legge di bilancio 2025. tra cui:

  • proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività;
  • proroga dell’integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA;
  • proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
  • finanziamento di misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità;
  • introduce un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere per la fruizione della NASpI;
  • prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di tre mesi;
  • ridefinisce in termini più favorevoli i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni interviene, su domanda dell’azienda, per compensare la perdita di retribuzione conseguente ad una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

CIGO
Nello specifico la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) opera per l’azienda appartenente ai settori dell’industria, dell’artigianato (dell’edilizia e affini ovvero che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei) oltre che a beneficio delle cooperative:

  • di produzione e lavoro che svolgono attività simili a quella degli operai delle imprese industriali;
  • agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.

La CIG è riservata a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) con esclusione dei dirigenti, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un’anzianità di effettivo lavoro non inferiore a trenta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

CIGS
Dal 1° gennaio 2022 possono accedere alla CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) i datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali, dai fondi bilaterali alternativi (settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) e dal fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti in questione, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, devono aver occupato mediamente più di quindici dipendenti.

La CIGS opera altresì, a prescindere dal requisito occupazionale, per le imprese del trasporto aereo e i partiti – movimenti politici.
I lavoratori destinatari sono gli stessi cui spetta il trattamento di CIGO sopra descritto. 

Fondo di integrazione salariale
Il Fondo di integrazione salariale (FIS) è destinato (in via residuale) ai lavoratori di aziende operanti in settori non coperti dalla CIG e dai fondi bilaterali di solidarietà.

Dal 1° gennaio 2022 sono soggetti al FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non destinatari della disciplina della CIG ordinaria, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, a quelli bilaterali alternativi ovvero al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda i dipendenti destinatari del FIS si rimanda a quanto descritto per la CIGO.

CIGS per imprese con rilevanza economica strategica

Tra gli ammortizzatori sociali di quest’anno, la Manovra 2025 (articolo 1, comma 196) riconosce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento in questione può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del Decreto legislativo numero 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Come chiarisce l’INPS nella Circolare 15 gennaio 2025, numero 3, i trattamenti in parola possono “riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2025”.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà ovvero di sei mesi per crisi aziendale.

Imprese del settore dei call center

L’articolo 1, comma 195 della Manovra 2025 prevede, per l’anno corrente, il finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i dipendenti delle imprese del settore dei call center, queste ultime non rientrati nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle cinquanta unità nel semestre precedente.

CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento

La Legge numero 207/2024 (articolo 1, comma 193) proroga per il triennio 2025-2027 la possibilità, per le imprese di con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS in deroga ai limiti massimi stabiliti dai citati articoli 4 e 22 del Decreto legislativo numero 148/2015.
L’ulteriore periodo di Cassa integrazione può avere le seguenti durate:

  • 6 mesi per la causale di crisi aziendale;
  • 12 mesi per riorganizzazione aziendale;
  • 12 mesi per contratto di solidarietà.

Indennità di disoccupazione NASpI

Nel corso dell’anno 2025 quanti perdono involontariamente l’occupazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

possono, previa domanda all’INPS, ottenere l’indennità economica NASpI.

La Manovra 2025 (articolo 1, comma 171) ha tuttavia previsto un terzo requisito, aggiuntivo a quelli appena descritti. In particolare, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta e di dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.

Il requisito appena descritto opera a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI. Nello specifico, se il rapporto a tempo indeterminato si è interrotto per dimissioni volontarie, l’accesso all’indennità di disoccupazione può avvenire soltanto una volta che siano trascorse almeno tredici settimane di contribuzione.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) esclusi amministratori, sindacati e revisori, nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, i quali abbiano perduto involontariamente l’occupazione, possono ottenere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Quest’ultima è riservata a quanti, congiuntamente, possono far valere i seguenti requisiti:

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori del settore spettacolo possono contare su un’indennità strutturale e permanente, riservata a:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • lavoratori subordinati discontinui;
  • lavoratori autonomi, compresi i co.co.co.;

iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • cittadini di uno Stato membro dell’UE o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano;
  • residenti in Italia da almeno un anno;
  • in possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF non eccedente, dal 1° gennaio 2025, euro 30 mila euro (in luogo della soglia di 25 mila euro in vigore nel 2024) con riguardo all’anno d’imposta precedente quello di presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente quello di invio della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione (ridotte rispetto alle 60 richieste nel 2024);
  • aver totalizzato nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente quello di invio della domanda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato (per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Indennità ISCRO

Prevista in via strutturale dal 1° gennaio 2024 l’indennità straordinari di continuità reddituale operativa (ISCRO) è riservata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
La prestazione spetta se l’interessato possiede i seguenti requisiti:

  • non è titolare di trattamento pensionistico diretto e non è assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non è beneficiario dell’Assegno di inclusione (ADI);
  • ha prodotto un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti;
  • ha dichiarato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12 mila euro, annualmente soggetto a rivalutazione ISTAT;
  • è in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • è titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione in Gestione Separata.

L’indennità ISCRO è incompatibile con la fruizione di NASpI, DIS-COLL e IDIS.

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Foto copertina: istock/Vasilii Binzari

Paolo Ballanti