Amministrazione di sostegno: domande e risposte utili. Le Faq

Luisa Camboni 08/12/20
L’Amministratore di Sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Domande e risposte utili sull’Amministrazione di sostegno

  1. Potrebbero sorgere difficoltà, ai fini della nomina di un Amministratore di Sostegno, se il beneficiario ha la residenza in una città diversa da quella in cui ha il domicilio?

L’art. 404 c.c. introdotto dalla Legge n. 6 del 2004 – istitutiva della figura dell’Amministratore di sostegno, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Da tale disposizione normativa si desume che il fatto che la residenza del beneficiario non coincida con il domicilio non comporta alcun ostacolo per dare avvio alla procedura di nomina dell’Amministratore di Sostegno.

  1. L’esistenza di una procura notarile generale in favore di un parente o persona estranea al beneficiario può impedire o complicare la nomina dell’Amministratore di Sostegno?

L’esistenza di una procura notarile generale non può né impedire, né complicare la nomina dell’Amministratore di Sostegno.

  1. Quali eventuali atti può intraprendere la controparte nell’ipotesi di conflitto endofamiliare (es. nipoti fratelli, sorelle…) per impedire la nomina di un Amministratore di Sostegno esterno alla famiglia?

Possono opporsi alla nomina dell’AdS motivandone le ragioni in udienza.

  1. In base a quali fatti ed elementi il Giudice Tutelare decide la nomina dell’Amministratore di Sostegno esterno?

In presenza di gravi motivi è possibile che la scelta ricada su un professionista esterno al nucleo familiare; tale ipotesi è rappresentata proprio dalla sussistenza di conflitti endofamiliari.

Si ha, infatti, conflitto, quando si è in presenza di una crisi della relazione familiare in cui si contrappongono scopi diversi, disagio e sofferenza. Rientrano nella definizione di conflitto endofamiliare: discussioni, litigi, di qualsiasi origine (economica, gestionale, medica ecc.) che istillano la cultura del sospetto sino a creare, all’interno del nucleo familiare, un clima di quotidiana tensione, stress e di diminuzione dell’armonia.

Se il Giudice Tutelare accerta la disarmonia familiare, ovvero una accesa conflittualità interna al nucleo familiare, la soluzione che permette di amministrare al meglio gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità è rappresentata dalla nomina di un amministratore esterno.

Il criterio utilizzato dal Giudice, ai fini della scelta dell’Amministratore di Sostegno, è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi del beneficiario, Pertanto, l’elenco dei soggetti – indicati dal Legislatore all’art. 408 c.c. – assume il ruolo di mero indicatore non potendo, in alcun modo, limitare la discrezionalità del Giudice nell’operare la scelta, scelta che potrà ricadere su una persona esterna  qualora sussistano gravi motivi.

  1. Il ruolo, i compiti e le funzioni dell’Avvocato si limiteranno solo alla stesura e all’inoltro del ricorso in Cancelleria?

Per la procedura di nomina dell’Amministratore di Sostegno non è necessaria l’assistenza di un Avvocato. Qualora venisse incaricato, l’Avvocato provvederà alla stesura del ricorso, all’iscrizione a ruolo, al deposito in Cancelleria, all’assistenza all’udienza …

L’iter del procedimento è il seguente:

Il Giudice Tutelare, ricevuto il ricorso, ha tempo 60 giorni per procedere alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell’art. 405 c.c., l’indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

  1. Le parti del procedimento per la nomina dell’Amministratore di Sostegno sono obbligatoriamente convocati e sentiti dal Giudice Tutelare? Il beneficiario se impossibilitato a recarsi all’udienza in che modo viene sentito dal Giudice Tutelare?

Il Giudice Tutelare fissa con decreto la data dell’udienza in cui deve “sentire personalmente la persona alla quale il procedimento si riferisce” e deve “tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”. Il Giudice può fissare anche più udienze, se lo ritiene necessario. Il decreto che indica la data dell’udienza contiene normalmente l’indicazione dell’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso. Il Giudice Tutelare può tuttavia disporre la notifica ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L’obbligo di notifica può gravare, a seconda del Tribunale di competenza, su chi ha presentato il ricorso oppure sulla medesima Cancelleria del Giudice Tutelare, ciò dipende dal modus operandi del Tribunale

Se il beneficiario non è trasportabile (nemmeno in ambulanza), il Giudice Tutelare effettuerà l’esame presso il luogo in cui il soggetto si trova. Il certificato medico allegato al ricorso dovrà attestare tale impossibilità del beneficiario.

A questo punto il Giudice Tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, il coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore provvede alla nomina con decreto motivato che diventerà immediatamente esecutivo.

Si noti bene: La presenza in giudizio dei “parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo” non è  necessaria, e la mancata notificazione del ricorso e decreto di fissazione d’udienza nei loro confronti non comportano la nullità del procedimento. (Salvo richiesta della loro presenza dal Giudice).

  1. Quali sono le probabilità che il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno venga accettato o rigettato?

Il Ricorso, se sussistono i presupposti richiesti dalla Legge per la nomina di un amministratore di sostegno, viene accolto, solo in assenza viene rigettato.

Avv. Luisa Camboni

avv.camboni@tiscali.it

Libri utili:

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