Si tratta del decreto 222, che stabilisce limiti e obblighi dei futuri amministratori di condominio, costretti a maturare un minimo orario di lezioni di preparazione oltre a un titolo rilasciato da enti certificati, con il riconoscimento del ministero della Giustizia.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, che a ad aggiungere ulteriori specifiche alla riforma del condominio di fine 2012, più di quanto già non avesse fatto il decreto 145 dello scorso anno.
La formazione degli amministratori
La novità più rilevante in seno al decreto di fresca pubblicazione in Gazzetta è senza dubbio l’aspetto che chiarisce le novità in termini di formazione e delle modalità di svolgimento delle lezioni preparatorie all’ottenimento del titolo.
Per gli amministratori, viene stabilito, poi, non solo l’obbligo di frequentare i corsi di preparazione e di ottenere il placet da parte di un organismo regolarmente iscritto agli elenchi statali, ma anche quello di seguire con regolarità gli aggiornamenti in modo da espletare al meglio la funzione assegnata.
Ciò, infatti, andrà a giovare le conoscenze e le competenze dei responsabili amministrativi delle strutture, al fine di assicurare i miglioramenti necessari in termini di edilizia, oltre che all’aggiornamento dell’edificio e delle norme di comportamento alle ultime integrazioni di legge.
I corsi di formazione
Le caratteristiche che devono seguire i corsi, di almeno 72 ore e in parte pratici, per amministratori di condominio devono seguire i seguenti argomenti:
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
Per gli aggiornamenti la durata minima sarà invece di 15 ore.
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