L’articolo 731 del nostro codice penale punisce, infatti, con la pena dell’ammenda fino a 30 euro la condotta di coloro i quali, pur avendo l’obbligo di vigilare su un minore, omettono di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore avverso la decisione del Giudice di Pace che, avendo condannato una madre all’ammenda di 10 euro, aveva errato nella quantificazione della pena (disciplinata dall’art. 26 c.p.), dovendosi considerare quale minimo edittale – su cui applicare l’eventuale riduzione per le attenuanti generiche – la somma di € 20,00 e non quella di € 15,00.
Con tale pronuncia, la Corte ha espresso il chiaro principio della piena responsabilità dei genitori nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo scolastico dei figli.
Sullo sfondo della Costituzione, che all’art. 34 statuisce che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”, oggi più che mai l’istruzione deve considerarsi condizione necessaria ed indispensabile per poter partecipare attivamente alla vita sociale e dunque per essere cittadini a pieno titolo.
L’obbligo scolastico acquisisce, pertanto, una importanza che va ben oltre l’interesse del singolo studente e della sua famiglia, ed investe l’interesse dell’intera collettività e della democrazia stessa, essendo tutti i cittadini chiamati a parteciparvi attivamente.
Si tenga presente che, per giurisprudenza consolidata della Corte, la condotta dei genitori viene ritenuta non punibile ai sensi dell’art. 731 del codice penale, solo in casi del tutto eccezionali, come ad esempio nel caso di “rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario del minore a recarsi a scuola, che permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio- economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale”(cfr. Corte di Cassazione, terza Sezione Penale, sent. n. 32359/2006).
Tuttavia, se tecnicamente le prolungate assenze da scuola potranno avere come conseguenza oltre che la bocciatura dell’alunno anche la condanna dei genitori ad una ammenda, appare evidente come la pena pecuniaria sia del tutto inadeguata, nonché incapace di svolgere la sua funzione deterrente e di tutela di un così prezioso diritto, qual è il diritto all’istruzione.
Il combinato disposto degli artt. 26 e 731 del codice penale lega, infatti, le mani ai giudici imponendo loro di comminare una pena che va dai 20 euro (previsti dall’art. 26 c.p. quale minimo edittale) ai 30 euro (previsti dall’art. 731 c.p. quale importo massimo).
Evidentemente, seppure la Costituzione sancisca il diritto/dovere all’istruzione, il legislatore – avendo previsto una ammenda di soli 30 euro – non ha ritenuto doveroso tutelare tale diritto con una pena che concretamente possa svolgere la sua funzione dissuasiva.
Non potremo, pertanto, sorprenderci se la sentenza oggi in commento non determinerà alcuna modifica nell’atteggiamento di quei genitori distratti o poco interessati all’istruzione dei propri figli.
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