Alternanza scuola lavoro: meno ore e solo fuori dall’orario didattico

Ecco il Decreto che vuole modificare la Buona scuola e l’alternanza scuola lavoro

Redazione 18/09/18
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Il ministro dell’istruzione Marco Bussetti lo aveva annunciato, ora arriva il Decreto che dovrebbe invertire la rotta dell’alternanza scuola lavoro.

Il testo c’è, è il Ddl S. 679 (Scarica qui il decreto) presentato lo scorso 17 luglio e già pubblicato sul sito web del Senato, anche se ancora da assegnare.  Tra i relatori, la prima firmataria Bianca Laura Granato e altri sentori M5S, secondo i quali la legislazione vigente in materia di alternanza scuola-lavoro avrebbe evidenziato diverse falle, sia per il numero consistente di ore da destinare a tale attività (ritenuto eccessivo, costituendo circa la metà del monte ore scolastico annuale) sia per l’impossibilità di reperire enti o imprese in grado di ospitare il numero di alunni previsto, in conformità con i vari piani di studio.

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Coaì ecco il Decreto con l’obiettivo di modificare la cosiddetta Buona Scuola (la legge 13 luglio 2015, n. 107) e in particolare il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che dispone circa l’ambito di applicazione, le finalità e l’organizzazione dei percorsi di alternanza).

Il Decreto di modifica della Buona scuola mette in campo diversi cambiamenti: ecco i principali:

  • la diminuzione del monte ore to­tale riservato all’alternanza scuola-lavoro sia negli istituti tecnici e professionali sia nei li­cei, riducendola a 100 ore, anziché le attuali 200 nei licei e 400 nei tecnici professionali;
  • i percorsi in alternanza potranno essere svolti, per ciò che concerne i licei, con carattere di preferenza, attraverso speci­fici percorsi di orientamento agli studi universitari;
  • l’obbligatorietà dello svolgimento dei per­corsi di alternanza scuola-lavoro esclusivamente al di fuori dell’orario didattico (nello specifico prima dell’inizio dell’anno scola­stico);
  • il rispetto delle discipline caratterizzanti l’indirizzo de­gli studi dell’istituto nella scelta delle imprese o degli enti o delle facoltà universitarie coinvolti nell’alternanza;
  • il diretto coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali (USR) quali enti deputati a «filtrare» le imprese con cui, nell’ambito della propria autonomia, gli istituti possono stipulare convenzioni;
  • una disposizione specifica poi che impedisce a soggetti accusati di infiltrazione mafiosa di iscriversi al registro per l’alternanza scuola-lavoro.

Redazione

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