Alta Corte di Londra: riconosciuto, ai donatori di sperma, il diritto di frequentare i propri figli

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E’ di pochi giorni fa la sentenza con cui il giudice della Sezione Famiglia dell’Alta Corte di Londra ha stabilito il diritto, per i donatori di sperma a donne che non siano le proprie compagne ( nella pratica della fecondazione in vitro, cosiddetta “ eterologa “ ), di potere avere conoscenza e frequentazione del proprio figlio così nato.

Il pronunciamento giudiziale è avvenuto a proposito di una complessa lite, che ha visto contemporaneamente coinvolte tre coppie omosessuali: precisamente, due femminili ed una maschile. Nella fattispecie in oggetto, ciascuno degli uomini della prima coppia aveva donato i propri spermatozoi rispettivamente ad una delle due coppie femminili, e ciascuna di queste ne aveva ottenuto un bambino. I notevoli problemi erano però iniziati nell’imprevisto momento in cui, dopo pochi mesi dalla nascita di quei bambini, i due padri avanzavano la richiesta di poterli frequentare in tempi stabiliti: almeno, comunque, durante i week-ends. Di fronte all’opposizione delle madri, la questione era stata inevitabilmente trasportata in tribunale.

La conseguente decisione giudiziale la abbiamo poc’anzi illustrata. Anche se non abbiamo ancora evidenziato come essa porti alla nostra attenzione un delicatissimo problema di bioetica: nei casi di fecondazione eterologa (cioè, nei casi in cui un soggetto esterno alla coppia doni il proprio seme oppure il proprio ovulo), il figlio che nascerà sarà unicamente della madre che abbia portato avanti la gravidanza oppure anche di chi abbia donato il seme ovvero l’ovulo? Per il giudice londinese, evidentemente, la prole sarebbe di entrambi. Il padre, dunque, non cesserebbe mai di essere tale dopo la donazione dello sperma; e la madre non cesserebbe mai di essere tale dopo l’eventuale donazione dell’ovulo. I rapporti tra tutti codesti soggetti, e soprattutto i diritti sul bambino da parte dei su citati donatori, andrebbero però regolati con impeccabile precisione, secondo il magistrato di Londra. Il che potrebbe giuridicamente risolversi con un contratto di natura privatistica, come spesso avviene nei patti prematrimoniali.

Risulta così evidente come, nelle prossime sentenze in materia, dovrà anche tenersi conto degli accordi ( si auspica scritti! ) tra i genitori giuridici del bambino ed il suo padre o la sua madre biologica. Così come, in mancanza dei su citati accordi scritti, si richiederebbe la presenza di prove testimoniali attestanti l’esistenza di un reale accordo verbale.

Il pronunciamento del giudice di Londra lascia comunque aperto un non indifferente problema. Infatti, considerando il fatto che la sentenza in oggetto viene a creare dei precedenti per i futuri giudizi e ad evidenziare un delicato principio giuridico e bioetico, sarà sempre opportuno riconoscere al donatore ( di sperma o di ovulo ) diritti sulla prole così generata? A questo proposito, le linee guida dettate dal giudice hanno comunque evidenziato molta prudenza. Per i casi futuri, infatti, esse consigliano un’oculata valutazione volta per volta. Di caso in caso, cioè, dovrà tenersi conto: innanzitutto, dell’effettivo benessere del bambino; e, contemporaneamente, sia della salute psicologica dei genitori, sia delle buone intenzioni del donatore dello sperma o della donatrice dell’ovulo, desiderosi di conoscere e di frequentare il proprio figlio. D’altronde, non dovremmo giammai scordarci che, al di là di ogni sentenza o articolo di legge, ed al di là di ogni potenzialità o risultato scientifici nel mondo della fecondazione artificiale, il benessere da salvaguardare resta e resterà sempre e soltanto quello dell’Uomo: soggetto unico, grandioso, né giammai oggettivabile o calpestabile.

 

Antonio Ruggeri

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