Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 25 del 13 febbraio 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto previdenziale fornisce tutti gli importi ed i termini di versamento delle aliquote INPS 2019 da parte degli artigiani e commercianti. Vediamoli del dettaglio.
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Aliquote INPS 2019 artigiani e commercianti: soglia
Alla luce dell’art. 24, co. 22 del D.L. n. 201/2011, convertito successivamente in L. n. 214/2011, che prevede il raggiungimento dell’aliquota massima – pari al 24% – entro il 2018 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali, va da sé che – anche per il 2019 – si applica la medesima aliquota dell’anno scorso.
Resta ferma anche, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, co. 490, lett. b), della L. n. 147/2013, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente la Legge di Bilancio (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 284 ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
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Dal 1° gennaio 2019, quindi, come appena accennato, l’aliquota ammonta:
- al 24% per gli artigiani;
- ed al 24,09% per i commercianti.
Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, invece, l’aliquota si abbassa:
- al 21% per gli artigiani;
- ed al 21,09% per i commercianti.
Inoltre, trova applicazione – anche per quest’anno – il contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili (art. 49, co. 1 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.
Aliquote INPS 2019 artigiani e commercianti: importi contributivi
L’importo contributivo è dettato dall’ammontare del reddito imponibile minimo, al quale occorre applicare l’aliquota contributiva. Per quest’anno, per effetto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), che per l’anno 2018 è risultato pari a +1,1%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro.
Pertanto, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2019, risulta così suddiviso:
- 818,16 euro per gli artigiani (3.413,27 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- 832,45 euro per i commercianti (3.427,56 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
Va ricordato poi, che le nuove aliquote devono essere applicate sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019, per la quota eccedente i 15.878 euro annui e fino al valore massimo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 47.143 euro.
Di conseguenza, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l’onere previdenziale, che per il 2019 è pari ad 78.572 euro, equivalenti a due terzi in più del limite stesso (47.143 euro + 31.429 euro).
In altri termini, fino a 47.143 euro, si applica:
- il 24% per gli artigiani;
- ed il 24,09% per i commercianti.
Da 47.144 euro, fino a 78.572 euro, si applica:
- il 25% per gli artigiani;
- ed il 25,09% per i commercianti.
Da notare che la soglia dei 78.572 euro rappresenta esclusivamente il limite individuale dei soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad 102.543 euro.
Aliquote INPS 2019 artigiani e commercianti: regime contributivo agevolato
Il documento di prassi, inoltre, conferma la proroga – anche per il 2019 – della facoltà di usufruire del regime contributivo agevolato, poiché non è stata apportata alcuna modifica legislativa in merito. Pertanto, le situazioni che possono manifestarsi circa l’adesione al regime agevolativo sono le seguenti:
- ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018, continua ad applicarsi l’agevolazione anche per il 2019, ove permangano i requisiti richiesti e non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso (cfr. INPS, Circolare n. 22/2017);
- i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019;
- i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Aliquote Inps artigiani e commercianti: scadenze
Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti all’INPS, versano i contributi IVS in due maniere differenti:
- in misura fissa trimestralmente, se il reddito dello stesso è inferiore al minimale annuo (15.878 euro);
- con il sistema degli acconti e saldo (stesso meccanismo dell’Irpef), per la parte eccedente al minimale annuo.
Quindi, i contributi fissi – ossia calcolati sul minimale – devono essere versati con mod. F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2019;
- 20 agosto 2019;
- 18 novembre 2019;
- e 17 febbraio 2020.
Mentre i contributi dovuti sulla parte eccedente il minimale, devono essere corrisposti all’INPS entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef, che segue un meccanismo di saldo ed acconti.
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