Ricordiamo, come detto nel precedente articolo, relativo alla variazione di aliquota, che l’Agenzia delle Entrate ha considerato ancora in vigore e valida la Circ. 45/E del 12 ottobre 2011.
Oggetto della circolare:
Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento – Art. 40, comma -ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 – delucidazioni in merito al passaggio – per altro trasportate esattamente dalla circolare 45/E/2011.
Aspetti generali della variazione di aliquota
La circolare introduce alcuni aspetti di tipo generale,inerenti la suddetta variazione, sottolineando che:
le modifiche normative relative all’aumento dell’aliquota IVA, così come quelle del 2011, non riguardano le due aliquote ridotte, stabilite dal secondo comma dell’articolo 16 nella misura del 4 e del 10 per cento, che si applicano ai beni e ai servizi elencati, rispettivamente, nella parte II e nella parte III della tabella A, allegata al DPR 633/72, beni e servizi quali ad esempio:
servizi di particolare utilità sociale, prodotti alimentari di maggior consumo, quali latte, pane, cereali, frutta, ortaggi, carne, medicinali, case di abitazione non di lusso, appalti per la realizzazione di abitazioni non di lusso e di opere di urbanizzazione, prestazioni alberghiere, erogazioni di acqua e di energia elettrica per uso domestico.
Criteri applicativi
Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota, si fa rinvio, in linea generale, ai chiarimenti forniti con la circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E (ripetuti palesemente, per altro nella circolare 32/E di cui si tratta), in relazione all’aumento dal 20% al 21% dell’IVA ordinaria.
La circolare ricorda che la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore di tale misura (1-10-2013).
Criteri di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione
Ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano,
- per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del d.P.R. 633,
- per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, l’articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427,
- per quanto concerne le importazioni, l’articolo 201 del codice doganale comunitario.
In particolareIn relazione agli acquisti intracomunitari si ricorda che, ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 331 del 1993, dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione. Questo in conformità con l’articolo 68, secondo comma, della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (in seguito “la Direttiva”), in base al quale l’acquisto intracomunitario si considera effettuato “nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro”.
Inoltre, come chiarito con la circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, se anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione intracomunitaria, limitatamente all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre, a seguito della modifica dell’articolo 39, diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le operazioni interne, ai fini del momento impositivo non rileva il pagamento di acconti. |
Iva per cassa
In riferimento all’IVA per cassa viene precisato che l’aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati.
Il cosiddetto “cash accounting”, introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede, infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.
Per coloro che optano per il regime dell’IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32-bis dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall’effettuazione dell’ operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.
Correzione degli errori
Con il comunicato stampa n. 137 del 30 settembre u.s. sono state impartite le prime istruzioni riguardanti l’entrata in vigore della nuova aliquota del 22%.
In tale sede è stato precisato, che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido:
- i software per la fatturazione e
- i misuratori fiscali,
gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
– per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
– per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Settori particolari: Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. LA PROBLEMATICA DELLE BOLLETTE A CONGUAGLIO
Rilevante è l’affermazione/soluzione che si evince dalla circolare in questione relativamente alla bollettazione di conguaglio riferita a periodi in cui l’aliquota IVA era diversa.
Infatti per quanto riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas ecc. – documentati sulla base di una rilevazione presuntiva dei consumi, e successivamente oggetto di conguaglio a credito degli utenti in funzione dei minori consumi effettivi – la richiamata circolare n. 45 ha precisato che nelle ipotesi in cui il documento di conguaglio si riferisca a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote IVA ordinarie diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota IVA il più possibile coerente con la precedente fatturazione oggetto di conguaglio e, in particolare, deve essere applicata l’aliquota ordinaria addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio (avendo riguardo, naturalmente, al momento di emissione delle fatture cui si riferisce il conguaglio).
Le segnalazioni degli operatori del settore relativamente al problema dei conguagli Tuttavia, gli operatori del settore hanno segnalato che i criteri di fatturazione dei conguagli così come indicati nella circolare n. 45/E del 2011 comportano rilevanti difficoltà operative e richiederebbero una modifica dei complessi sistemi di gestione massiva delle forniture e di fatturazione dei servizi in argomento. È stato rappresentato, al riguardo, che la data del consumo effettivo può discostarsi dalla data di emissione della fattura, con la conseguenze che all’interno dello stesso documento possono essere contenute quote di consumo a conguaglio e quote di fatturato in acconto. A ciò viene aggiunto che i prodotti in argomento possono subire periodiche variazioni tariffarie che devono essere ripartite in modo costante nel periodo di competenza cui la lettura fa riferimento, sicché spesso accade di dover ripartire i consumi sulla base di nuovi scaglioni tariffari di riferimento. in particolare, attraverso il cosiddetto “conguaglio tariffario” si procede al rimborso dei consumi effettivi originariamente fatturati ed al riaddebito degli stessi, ma sulla base dei nuovi valori tariffari, utilizzando la prima fattura utile emessa. Può accadere, altresì, che la rettifica dei consumi sulla base dei dati effettivi afferisca a più fatture di conguaglio ovvero a periodi su cui sia già stato operato anche il conguaglio tariffario. |
La soluzione fornita dalla circ. 32/E La scrivente, tenuto conto della complessa operatività del sistema gestionale delle utilities in argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione, ritiene che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi. Resta fermo che l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Naturalmente, nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.
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Riassumendo…Dal confronto fra la circolare 45E/2011 e la circolare 32E/2013 emergono le medesime indicazioni, tranne che per l’ultimo punto del seguente elenco.
La circolare 32/E del 5-11-2013 fissa l’attenzione sui seguenti punti:
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