Al Direttore Responsabile di un periodico on-line non si applica la legge sulla stampa

Ius On line 21/12/11
Suprema Corte di Cassazione, Sezione penale, 29 novembre 2011, sentenza n. 2561/11
Parti: procedimento penale a carico di xxx

FATTO

Il Direttore responsabile di un noto periodico online era stato condannato in primo grado – sentenza poi confermata in appello dalla Corte di Appello di Bologna – per aver omesso di rimuovere un post diffamatorio inserito da un lettore nell’area del sito dedicata ai commenti.

Tale comportamento, infatti, era stato ricondotto all’art. 57 c.p. che punisce “il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati”.

Contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna ricorreva in Cassazione l’interessato, denunciando l’errore di diritto in cui erano incorsi i Giudici del merito qualificando un periodo online come stampa periodica.

DECISIONE

La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente, confermando peraltro un precedente orientamento già espresso nella sentenza del 16 luglio 2010, n. 1907.

Innanzitutto il Giudice di legittimità ha rilevato che un periodico online non è assimilabile alla stampa periodica in mancanza di un supporto di carattere fisico destinato alla distribuzione presso il pubblico.

Sotto tale profilo, osserva la Corte, i periodici online sono molto più simili alle trasmissioni radiotelevisive che vengono irradiate nell’etere a partire da un unico punto e che possono essere visionate dagli utenti sintonizzati sulla frequenza di trasmissione.

Ne consegue che così come ai direttori responsabili dei canali televisivi non si applica la legge sulla stampa ed il relativo regime di responsabilità, lo stesso deve accadere anche per coloro che hanno la responsabilità editoriale di un periodico on line.

Sotto un diverso profilo, poi, la Corte osserva che l’art. 57 c.p. prevede comunque un obbligo preventivo di vigilanza volto ad “impedire” la pubblicazione di articoli diffamatori; ma tale obbligo preventivo non è nemmeno in astratto ipotizzabile con riferimento ai contenuti caricati autonomamente dagli utenti al di fuori di qualsiasi controllo editoriale da parte del direttore della testata online.

Ne consegue che l’art. 57 c.p. non può essere interpretato estensivamente – si tratta infatti di una norma di carattere penale – fino a ricomprendere all’interno della fattispecie incriminatrice anche la rimozione ex post di un contenuto diffamatorio.

Il testo integrale della decisione è consultabile  qui

 

BIBLIOGRAFIA ONLINE

su Cadoinpiedi.it : qui

su Wired.it: qui 

su Repubblica.it: articolo 1articolo 2 

su il Fatto Quotidiano: qui 

su Leggi Oggi: qui 

su Punto Informatico: qui 

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