Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 27.5.2021, n. 36/E.
L’art. 52 della l. 24.12.2012, n. 34, ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico il “registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) finalizzato al controllo dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
Dal registro sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca” relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura, in quanto le informazioni sono contenute nei registri SIAN e SIPA. Tuttavia anche per tali settori va fatta la comunicazione: il prospetto va compilato anche da chi ha beneficiato, nel periodo d’imposta ovvero ha maturato l’erogazione, di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acqua coltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA.
Le istituzioni alla sezione “Aiuti di Stato” affermano espressamente che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.
La particolarità dell’obbligo è costituita dal fatto che l’annotazione nei registri è subordinata al fatto che il beneficiario deve compilare il quadro in argomento pur se l’ente erogatore, come è logico, debba tenerne conto. Forse, sarebbe più semplice e meno dispendioso che l’obbligo di segnalazione venisse fatto direttamente dall’ente.
L’obbligo dichiarativo è posto a carico anche di chi presenta il modello 730/2021, anche se il produttore agricolo ha beneficiato nell’anno 2020 del regime di esonero dagli obblighi IVA e se non è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell’IRAP e il modello 770 di sostituto d’imposta.
L’adempimento è richiesto dall’art. 10 del decreto interministeriale 31.5.2017, n. 115, può essere assolto in maniera semplificata cioè distintamente dal modello 730. Secondo la r.m. 27.5.2021, n. 36/E, il produttore agricolo esonerato che ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. 19.5.2020, n. 34, può utilizzare il modello 730/21 “avendo cura di presentare anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del modello REDDITI PF 2021”, compilando il solo prospetto “Aiuti di Stato” nel quadro RS.
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