Agricoltura: il tormentone degli aiuti di Stato

Scarica PDF Stampa
Anche il produttore agricolo esonerato deve presentare la dichiarazione dei redditi (ma non quella dell’IRAP) per dichiarare di aver ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. 19.5.2020, n. 34, anche se presentano il modello 730/2021.

Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 27.5.2021, n. 36/E.

L’art. 52 della l. 24.12.2012, n. 34, ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico il “registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) finalizzato al controllo dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

Dal registro sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca” relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura, in quanto le informazioni sono contenute nei registri SIAN e SIPA. Tuttavia anche per tali settori va fatta la comunicazione: il prospetto va compilato anche da chi ha beneficiato, nel periodo d’imposta ovvero ha maturato l’erogazione, di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acqua coltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA.

Le istituzioni alla sezione “Aiuti di Stato” affermano espressamente che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

La particolarità dell’obbligo è costituita dal fatto che l’annotazione nei registri è subordinata al fatto che il beneficiario deve compilare il quadro in argomento pur se l’ente erogatore, come è logico, debba tenerne conto. Forse, sarebbe più semplice e meno dispendioso che l’obbligo di segnalazione venisse fatto direttamente dall’ente.

L’obbligo dichiarativo è posto a carico anche di chi presenta il modello 730/2021, anche se il produttore agricolo ha beneficiato nell’anno 2020 del regime di esonero dagli obblighi IVA e se non è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell’IRAP e il modello 770 di sostituto d’imposta.

L’adempimento è richiesto dall’art. 10 del decreto interministeriale 31.5.2017, n. 115, può essere assolto in maniera semplificata cioè distintamente dal modello 730. Secondo la r.m. 27.5.2021, n. 36/E, il produttore agricolo esonerato che ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. 19.5.2020, n. 34, può utilizzare il modello 730/21 “avendo cura di presentare anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del modello REDDITI PF 2021”, compilando il solo prospetto “Aiuti di Stato” nel quadro RS.

 

Libri utili

Sergio Mogorovich

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento