Tali graduatorie sono utilizzate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono anche conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle
attività didattiche.
Inoltre, si informa che il decreto in questione si limita a ripercorre le disposizioni dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Di conseguenza, non previsti né nuovi inserimenti, né alcune modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
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Vediamo nel dettaglio il contenuto del decreto ministeriale riguardo l’Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed educativo valido per il prossimo triennio scolastico.
Aggiornamento GAE, requisiti
Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato e il reclutamento dei docenti di ruolo fino a un massimo di 50 per cento dei posti disponibili. Gli aspiranti candidati devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
- godimento dei diritti civili e politici;
- per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
Nel decreto ministeriale figurano anche i motivi di esclusione dalla procedura:
- essere esclusi dall’elettorato attivo politico;
- essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
- trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- essere temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- essere incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione
definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
Aggiornamento GAE, cosa si può richiedere?
Tramite l’invio dell’istanza, la cui procedura verrà attivata a partire dal 21 marzo 2022, si potrà richiedere:
- l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della
stessa; - il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
Si ricorda ai candidati che la richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.
Aggiornamento GAE, invio domande
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e
di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio
scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21
e 2021/2022.
L’invio delle istanze sarà possibile a partire dalle ore 9,00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022 attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio.
Aggiornamento GAE, graduatoria con riserva
Dovranno inoltre chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l’apposita sezione:
- coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in
attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di
scadenza della presentazione delle domande; - coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.
I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i
titoli valutabili.
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