Quando invece parliamo di Tosap e Cosap, si fa riferimento ai tributi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Alcuni di questi tributi hanno beneficiato per il 2021 di alcune proroghe previste a seguito dell’emergenza sanitaria.
Decreto Sostegni, la fiducia al Senato: gli emendamenti approvati e le novità
Agevolazioni imposte: riduzioni previste per l’Imu
È noto che sulla prima casa vige l’esenzione Imu, a meno che la stessa non sia registrata in catasto come casa di lusso, casa signorile, villa o castello, (categorie A/1, A/8 ed A/9). Con le prime case anche le relative pertinenze godono dell’esenzione dal pagamento dell’Imu.
Alcune esenzioni o agevolazioni sono previste direttamente dallo Stato, mentre altre sono a carattere locale, attraverso i regolamenti e le delibere comunali. La prima cosa da fare è quella di consultare i suddetti regolamenti per verificare le eventuali agevolazioni presenti e le delibere di Giunta del Comune dove hanno ubicazione gli immobili.
L’articolo 1 comma 747 della Legge n. 160/2019, ha previsto la riduzione del 50% dell’importo Imu (o meglio, della base imponibile su cui si calcola l’imposta), per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o di fatto non utilizzati. La riduzione del 50% si applica solo per i periodi dell’anno in cui esistono le condizioni che danno diritto alla riduzione. Sarà necessario presentare una dichiarazione (dichiarazione Imu) entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni, allegando ad esempio una attestazione di un tecnico sul fatto che l’immobile sia effettivamente inagibile o inabitabile.
Anche una casa concessa in comodato gratuito (e registrato) ad un figlio, dà diritto alla riduzione del 50% dell’imposta. La riduzione viene concessa a condizione che chi la riceve utilizzi l’abitazione come abitazione principale.
Per beneficiare di questa riduzione, è anche necessario che il proprietario dell’abitazione risieda anagraficamente e dimoro abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Deve inoltre possedere un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito a propria prima casa.
Negli emendamenti approvati in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni è stata inoltre disposta l’esenzione della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Agevolazioni imposte: altre esenzioni e riduzioni di Imu e Tari
Una novità per il 2021 sulle agevolazioni delle imposte riguarda i titolari di pensione estera che risiedono nello Stato che eroga la pensione e che hanno immobili in Italia. Come previsto dall’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, tali soggetti possono beneficiare, del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari. La condizione da rispettare e che la casa non deve essere stata locata o concessa in comodato a terzi.
Per l’Imu, esiste una riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili locati a terzi, in regime di canone concordato, come stabilito dalla Legge n. 431/1998. Questo tipo di riduzione è previsto dal punto di vista normativo dall’articolo 1 comma 760 della Legge 160/2019.
Agevolazioni imposte: esenzioni per la Tari
Anche per la Tari sono previste delle esenzioni o riduzioni stabilite principalmente dai comuni, e anche in questo caso è necessario prendere visione delle delibere e dei regolamenti locali. Possono essere stabilite dalle esenzioni sulla Tari in caso di immobile disabitato, in caso di possessore residente all’estero, o in caso di aree adibite ad uso stagionale. Ci sono tuttavia delle regole applicate su scala nazionale che è necessario conoscere prima di procedere al versamento. Si ricorda che il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, dunque non basta non abitare l’immobile per essere esonerati dal versamento Tari.
In caso di casa non abitata per non pagare la tari, e poter chiedere l’esenzione, è necessario rispettare due condizioni ovvero all’interno dell’immobile non devono essere attive le utenze di gas, luce e acqua e non dovranno esserci arredi, in generale bisogna dimostrare l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in quanto oggettivamente inutilizzabile.
Discorso diverso riguarda la Tari sulla casa utilizzata soltanto per pochi mesi all’anno. In questo caso potrebbero essere previste delle riduzioni. Il tributo è a carico del soggetto utilizzatore dell’immobile, e nell’ipotesi di detenzione breve, di durata non superiore a sei mesi, la Tari non è dovuta dall’utilizzatore, ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Per i non residenti, che vivono per la maggior parte dell’anno in un’altra casa, il Comune deve applicare una riduzione dell’imposta e solitamente, sono le relative delibere a stabilirne la percentuale.
Il Comune può stabilire esenzioni o riduzioni nei casi di:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
All’articolo 6 della bozza del Decreto Sostegni bis è inoltre specificato che “In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari”.
Agevolazioni imposte: Tosap e Cosap
Con l’emergenza sanitaria per il Covid-19, e il distanziamento sociale tra le persone, è aumentata la necessità in particolare per ristoranti e bar, di sfruttare il suolo pubblico nello svolgimento delle relative attività. La Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) fa riferimento alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di Comuni e Province. Il soggetto che deve versare il tributo al Comune o alla Provincia, è in genere il titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione per l’occupazione del suolo, la disciplina del tributo è affidata all’ente territoriale, tenuto ad approvare il relativo regolamento.
Sono distinte dalla norma le occupazioni permanenti e temporanee e inoltre è prevista la graduazione e la determinazione della tassa a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. Questa si determina in base all’effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. La stessa normativa (D.Lgs. n. 507/1993) individua i casi di esenzione. Il legislatore (art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997) autorizza i Comuni e le Province, con apposito regolamento, ad escludere l’applicazione della TOSAP e ad assoggettare l’occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone (COSAP) da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.
Agevolazioni imposte: esoneri per l’emergenza sanitaria
Con l’emergenza sanitaria per il Covid-19, il pagamento della Tosap e del Cosap è stato diverse volte prorogato dai decreti varati dal Governo nel 2020 e portato al 31 marzo 2021. L’ultimo decreto, (decreto “Sostegni”) varato dal Governo Draghi ha stabilito (art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41/2021) l’ulteriore proroga del versamento del TOSAP/COSAP dal 31 marzo al 30 giugno 2021, successivamente prorogato in fase di conversione al 31 dicembre 2021.
L’esonero riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, si ratta in particolare delle seguenti attività:
- attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia;
- attività di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi per la somministrazione di bevande, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
Si ricorda che dal primo gennaio 2021 i tributi Tosap e Cosap (insieme alle altre imposte per la pubblicità) confluiscono nel canone unico patrimoniale.
Agevolazioni imposte: domande per la concessione del suolo pubblico
Il decreto “Sostegni” ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la modalità semplificata per presentare le domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, o ampliamento di superfici già concesse. Le domande fino al 31 dicembre 2021, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina del SUAP (Sportello unico delle attività produttive di cui al D.P.R. n. 160/2010), il quale prevede precise indicazioni in merito alla presentazione delle stesse.
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