Agevolazioni fiscali, Locazione: chi paga meno tasse sull’affitto?

Redazione 24/02/16
Per chi ha meno di 30 anni, per gli studenti universitari fuori sede, gli inquilini a basso reddito, o ancora per i lavoratori dipendenti trasferitisi per motivi di lavoro, sussiste la possibilità di usufruire di una detrazione sul pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale.

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Per questi tipi di contratto, le agevolazioni fiscali sono previste sia per i proprietari che per gli inquilini degli immobili che si trovano nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le rispettive agevolazioni per ciascuna categoria interessata.

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PROPRIETARI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Riguardo al proprietario che stipula un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito che risulta da tassare viene a determinarsi dal valore più alto tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, e il canone di locazione (appositamente aggiornato con le rivalutazioni ISTAT), diminuito del 15%.

Qualora venga stipulato un contratto concordato la riduzione è prevista in un altro 30% nel caso in cui il fabbricato sia ubicato sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa. Ne consegue che il reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati oppure rinnovati ai sensi del comma 3 dell’art. 2 successivamente ad accordo stabilito in sede locale, risulta ridotto di un ulteriore 30%.

Come può fare il proprietario per usufruire dell’ulteriore detrazione?

Al fine di poter fruire dell’ulteriore riduzione del 30%, il proprietario è tenuto a riportare nella dichiarazione dei redditi:

– gli estremi della registrazione del contratto di locazione;

–  l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini IMU;

– il Comune in cui l’immobile è situato.

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Nuove agevolazioni attengono, poi,  all’imposta di registro: il corrispettivo annuo da valutare ai fini del computo dell’imposta di registro è assunto, infatti, per il 70% del totale. Si può beneficiare della riduzione del 30% della base imponibile se sussistono comunque ulteriori requisiti, quali:

– l’immobile locato deve trovarsi in un Comune che deve essere considerato tra quelli ad alta tensione abitativa;

– la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.

La legge di Stabilità 2016 (Legge 208/15, art . 1, commi 53-54) ha poi stabilito che, per i proprietari che concedono con un contratto concordato un immobile a titolo di abitazione principale ad un soggetto che vi prende la residenza anagrafica, con riferimento ad IMU e TASI l’aliquota viene ridotta al 75%.

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INQUILINI A BASSO REDDITO: QUALI AGEVOLAZIONI?

Per quanto riguarda i contratti stipulati a favore di inquilini a basso reddito, concernenti alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ai fini IRPEF sono previste le seguenti detrazioni:

– 300 euro, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro;

– 150 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 15.493,71 euro, ma non superi 30.987,41 euro.

Per i contratti a canone concordato, in cui il contribuente risulta essere l’intestatario di un contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 1998, sono annunciate le seguenti detrazioni d’imposta:

– 495,80 euro qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro;

– 247,90 euro qualora il reddito complessivo sia, sì, superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.

Nel caso, poi, il reddito dovesse superare la soglia dei 30.987,41 non è prevista alcuna detrazione.

GIOVANI FINO A 30 ANNI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Con riguardo ai contratti stipulati con giovani che hanno un’età compresa tra 20 e 30 anni, sempre ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale viene prevista, in sede di dichiarazione dei redditi, una detrazione che è pari a 991,60 euro.

Questa detrazione, qualora il reddito complessivo non risulti superiore a 15.493,71 euro, spetta per i primi 3 anni. Per poter fruire dell’agevolazione, però, quale condizione-base, l’immobile deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori del giovane che risulta l’intestatario del contratto.

In riferimento, infine, al requisito anagrafico (non superare i 30 anni), esso viene a considerarsi soddisfatto anche nel caso venisse a ricorrere per una parte del periodo d’imposta in cui si intende beneficiare della detrazione.

LAVORATORI DIPENEDNTI TRASFERITI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Ulteriori agevolazioni sono, poi, previste a favore dei lavoratori dipendenti, i quali per cause di lavoro:

– trasferiscono la rispettiva residenza nel Comune in cui lavorano o in quello confinante;

– il nuovo Comune sia ubicato ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente, e in ogni casi al di fuori dalla propria Regione;

– la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dal momento della richiesta della detrazione.

In merito alla detrazione, questa può essere utilizzata durante i primi 3 anni dal momento del trasferimento della residenza e risulta spettare, rispettivamente, nella misura di:

– 991,60 euro qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro;

– 495,80 euro qualora il reddito complessivo superi i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.

STUDENTI UNIVERSITARI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Anche per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’Università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione, sempre ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, viene prevista una detrazione IRPEF.

Si tratta di una specifica agevolazione che implica la detrazione del 19%, computata su un ammontare massimo pari a 2.633 euro.
Chi può beneficiarne? Può farlo tanto lo studente quanto il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Ai fini dell’ottenimento della detrazione, le condizioni da rispettare sono le seguenti:

– l’Università si deve trovare in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;

– il Comune di residenza dello studente deve comunque appartenere ad una provincia distinta da quella in cui si trova l’Università;

– il contratto di locazione deve essere stipulato (oppure rinnovato) a canone “convenzionale”, ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Infine, anche con attinenza agli inquilini di alloggi sociali che sono adibiti ad abitazione principale, è prevista la detrazione IRPEF. Con la terminologia “alloggi sociali” si considerano quelli concessi a soggetti o nuclei familiari disagiati che non risultano in grado di poter accedere al libero mercato.

Per i contratti di locazione stipulati con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, quindi, l’importo della detrazione deve spettare nelle seguenti misure:

– 900 euro qualora il reddito complessivo non ecceda i 15.493,71 euro;

– 450 euro qualora il reddito complessivo superi i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.

Redazione

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