Di seguito si riporta una guida riassuntiva sulle novità previste per il 2016 in materia di Agevolazioni e detrazioni IVA.
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BONUS 50% SULL’IVA: QUANDO BENEFICIARNE?
L’Agenzia delle Entrate, in merito al Bonus 50% sull’IVA pagata per l’acquisto di un’abitazione ad alta efficienza dalle imprese, ha ufficialmente chiarito che si tratta di un’agevolazione valida non soltanto per gli edifici nuovi, ma anche per gli immobili ristrutturati. Si tratta di un bonus previsto nel co. 56, art. 1, della legge di Stabilità 2016 che fa riferimento alle abitazioni “cedute dalle imprese costruttrici”.
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Mediante la circolare 20/E dello scorso 18 maggio (vero e proprio commento alle novità fiscali emerse con la legge di Stabilità 2016) è stato spiegato dalle Entrate che tra i temi trattati all’interno di tale strumento trovano alloggio anche IRES, IRAP ed IRPEF persone fisiche.
AGEVOLAZIONI IVA: QUANDO SI APPLICANO?
L’agevolazione riguardante l’IVA assume valore per gli acquisiti di case effettuati entro il 31 dicembre 2016, mirando a favorire la ripresa del mercato immobiliare. Questa, infatti, si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’IVA all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici.
In questa circostanza, l’Agenzia delle Entrate estende l’ambito applicativo della norma, optando per una interpretazione più ampia della stessa: “Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l’espressione può essere intesa nel senso ampio di impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino” o c.d. ristrutturatrici”.
DETRAZIONI IVA: A QUANTO AMMONTANO?
La detrazione, pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispondente effettivamente versato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, è da suddividere in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 successivi.
In aggiunta a ciò, la circolare diffusa dalle Entrate specifica anche che rientra all’interno dell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione però che il suo acquisto risulti contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.
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