L’agevolazione è confermata senza variazioni al disegno di legge originario, pertanto la durata è di 24 mesi e il massimale annuo è di 3.250, con condizioni identiche a quelle stabilite dalla legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) che prevede lo sgravio totale triennale dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo annuale di euro 8060, limitatamente alle sole assunzioni realizzate entro il 31 dicembre 2015.
Almeno per ora, quindi, non sono state accolte le modifiche, sostenute anche dalla stessa maggioranza, con cui il Governo voleva aumentare l’agevolazione, almeno per le Regioni del Sud.
Il maxiemendamento prevede, per i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, uno sgravio parziale per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2016, escludendo però i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Lo sgravio risulta essere pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, salvo quelli che vanno versati all’INAIL.
Come detto sopra, la durata dell’agevolazione è di 24 mesi ed è previsto un massimale annuo di 3.250. Viene confermato anche il requisito dei lavoratori i quali, durante i sei mesi precedenti l’assunzione, non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Per beneficiare dell’agevolazione il lavoratore non deve essere già stato assunto dallo stesso datore di lavoro, prendendo in considerazione anche società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, precedentemente utilizzando lo sgravio sia previsto dalla legge di Stabilità 2016 che ai sensi dell’articolo 1, comma 118 della legge di Stabilità 2015, e comunque con un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi che precedono la data di entrata in vigore della legge.
L’assunzione nei tre mesi precedenti attiene all’entrata in vigore della manovra finanziaria per il 2016 e dunque credibilmente al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2015, con la conseguenza che non sembra essere una causa ostativa l’aver avuto un contratto nello stesso periodo del 2014.
L’agevolazione risponde al medesimo scopo sancito dalla legge n.190/2014, ossia : “promuovere forme di occupazione stabile […]”. In tal modo si estende l’agevolazione anche a quelle circostanze in cui seguendo le regole generali in materia non spetterebbe se l’assunzione, ad esempio, sia conseguenza di un diritto di precedenza spettante al lavoratore (Circolare INPS n. 17/2015).
Continueranno, quindi, a beneficiare dell’agevolazione le assunzioni con soggetti già occupati anche dal medesimo datore di lavoro con contratto a tempo determinato così come le trasformazioni che si attueranno nel corso del 2016. Sì all’agevolazione anche per le assunzioni di lavoratori che precedentemente (anche prima dei sei mesi) abbiano già avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con il datore di lavoro.
Anche per il settore agricolo, e sempre entro i limiti delle risorse stanziate, viene previsto l’incentivo di cui, analogamente all’anno scorso, bisognerà fare apposita richiesta all’INPS.
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NOVITA’
Rispetto a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015, l’unica novità riguarda le assunzioni effettuate a seguito di un cambio di appalto in cui operano le cosiddette clausole sociali. In base a queste, infatti, il datore di lavoro che subentra nell’appalto assume i lavoratori che in esso sono già occupati con l’appaltatore uscente.
L’agevolazione in questo caso è ammessa, tuttavia è necessario calcolare il rapporto di lavoro presso l’appaltatore cessante e quindi valutare quanto già goduto con l’assunzione precedente.
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