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Agevolazioni prima casa: cosa dice la legge
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Fino al primo gennaio 2016 poteva usufruire delle agevolazioni sulla prima casa chi comprava una nuova abitazione e al momento del rogito non possedeva un altro immobile acquistato con agevolazioni in tutto il territorio nazionale. L’acquirente non doveva inoltre essere proprietario (anche solo insieme al coniuge) di alcuna altra abitazione nello stesso Comune nel quale si accingeva a comprare una nuova casa, e doveva infine avere residenza in tale Comune o dichiarare di volerla stabilire entro i suoi confini non oltre diciotto mesi dalla data d’acquisto.
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Il comma 55 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016, entrato in vigore il primo gennaio 2016, ha parzialmente modificato le condizioni di ottenimento delle agevolazioni stabilendo che il cittadino può usufruire dei benefici sulla prima casa anche se al momento dell’acquisto possiede già un’abitazione acquistata con agevolazioni, a patto che la venda entro un anno. Le agevolazioni, nello specifico, consistono nella riduzione dell’IVA dal 20% al 4% se si acquista l’immobile da un’impresa e dell’imposta di registro dal 9% al 2% se lo si acquista da un proprietario privato.
Quando sono due coniugi ad accingersi a comprare la prima casa, la legge prevede che le agevolazioni debbano essere concesse nel caso in cui l’acquisto sia compiuto in regime di comunione legale dei beni e quando la famiglia abbia la sua residenza nel Comune. Il problema portato all’attenzione della Corte di Cassazione riguardava proprio un caso simile, nel quale però uno dei due coniugi (il marito) non aveva trasferito la sua residenza nel Comune dove si trovava l’abitazione entro i diciotto mesi stabiliti. La Commissione Tributaria della regione Lazio aveva pertanto stabilito la revoca dei benefici sulla prima casa, affermando che l’agevolazione spettava solo in riferimento alla quota della moglie.
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Conta la residenza di famiglia e non quella dei singoli coniugi
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della coppia “in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione”. È importante, in sostanza, che la “famiglia” nel suo complesso, e non i singoli coniugi, abbia la sua residenza nell’immobile comprato usufruendo delle agevolazioni prima casa. La decisione della Cassazione, che va a confermare quanto similmente espresso nelle sentenze n. 13085/2003, 2109/2009 e 15426/2009, pone le basi per un’interpretazione della legge sui benefici fiscali estensiva e inclusiva e sottolinea l’importanza a livello tributario di un concetto di “famiglia” indipendente rispetto ai coniugi.
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