- gli enti del volontariato
- gli enti della ricerca scientifica e dell’Università
- gli enti della ricerca Sanitaria
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Una versione aggiornata, corretta da eventuali sviste anagrafiche, degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche verrà pubblicata entro il 27 maggio 2013. Entro il 20 maggio 2013 il legale rappresentante dell’ente, o a farne le veci un suo incaricato provvisto di ufficiale delega, potrà richiedere la correzione dei potenziali errori presso la Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente. Per facilitare la consultazione degli elenchi è stato inoltre realizzato un apposito motore di ricerca.
L’elenco degli enti del volontariato comprende gli enti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, e cioè: enti del volontariato, Onlus di cui all’art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Per maggiore maneggevolezza nella consultazione l’elenco è stato diviso in due file, formato pdf: il primo va dalla lettera A alla C, mentre il secondo dalla D alla lettera Z.
L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università include invece gli enti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 aprile 2010, anch’esso disponibile in formato pdf. L’elenco in pdf degli enti della ricerca sanitaria annovera gli enti individuati dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. L’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche infine contiene le associazioni individuate dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 aprile 2010, che sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una considerevole attività di interesse sociale.
Si ricorda inoltre che i contribuenti possono comunicare la rispettiva scelta anche tramite il Comune di residenza, al fine di supportare le attività di carattere sociale realizzate (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Con decorrenza dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono altresì destinare una quota pari al cinque per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011).
Con riferimento agli adempimenti successivi all’iscrizione, i legali rappresentanti degli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 1° luglio 2013, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la continuità dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco. Alternativamente, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati tramite la rispettiva casella di posta elettronica, certificata alla casella PEC delle citate Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva cinque per mille 2013” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. La dichiarazione va stilata su modello “Dichiarazione-Onlus ed Enti del volontariato” conforme a quello pubblicato sul sito. Va dunque allegata alla dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza, la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrivente.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, sono chiamate a trasmettere, entro il 1° luglio 2013 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco. La dichiarazione va redatta su modello “Dichiarazione sostitutiva-Associazioni Sportive Dilettantistiche”, anch’esso conforme a quello pubblicato sul sito. La dichiarazione, equipaggiata, a pena di decadenza, del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente.
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti ritardari, qualora presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando contemporaneamente una sanzione di importo pari a 258 euro usufruendo del modello F24 con il codice tributo 8115. Si ricorda comunque che i requisiti effettivi richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria).
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