PAGAMENTO RATEALE DELLE SOMME RICHIESTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME FUNZIONA
La possibilità è stata prevista dalla legge di Stabilità 2016, a favore di quei contribuenti che sono decaduti dalla rateazione nel corso dei 3 anni precedenti al 15 ottobre 2015. Si tratta, tuttavia, di una possibilità valevole soltanto con riferimento al pagamento delle imposte dirette, quindi IRES, IRPEF, addizionali e IRAP.
Nello specifico, la legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), all’art. 1, commi 134-138, prevede che i contribuenti che, durante il triennio precedente al 15 ottobre 2015, sono decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, hanno la possibilità di essere riammessi al pagamento rateale solo se, entro il 31 maggio 2016, riprendono il versamento della 1° delle rate già scadute.
L’Agenzia delle Entrate è pertanto intervenuta (circolare n. 13/E del 22 aprile 2016), chiarendo come verrà attuato operativamente il procedimento che il contribuente, che vuole essere riammesso al pagamento rateale dei tributi, deve seguire.
CHI SONO I BENEFICIARI?
POTREBBE INTERESSARTI IL SEGUENTE MANUALE
A poter beneficiare della riammissione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sono i contribuenti che, precedentemente:
1) hanno definito le somme dovute con un atto di adesione all’avviso di accertamento, al PVC oppure che hanno prestato acquiescenza;
2) hanno scelto il pagamento rateale;
3) sono decaduti dal piano di rateazione perché, a seguito del versamento della 1° rata, non hanno rispettato le scadenze successive dell’annesso piano di ammortamento.
CHI SONO GLI ESCLUSI?
A rimane esclusi da questa possibilità, invece, i contribuenti che sono ricorsi agli istituti deflattivi del contenzioso, quindi conciliazione e accordi di mediazione.
DA COSA VIENE A DIPENDERE IL BENEFICIO?
Attenzione, in quanto il beneficio della riammissione risulta subordinato alla decadenza dalla rateazione che si è verificata nei 36 mesi precedenti alla data del 15 ottobre 2015: quindi dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015.
QUANDO DECADE IL BENEFICIO?
Se non si pagano 2 rate, anche non consecutivamente, così come previste nel nuovo piano di rateazione scatta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione.
COME FARE PER ESSERE RIAMMESSI ALLA RATEAZIONE?
Per quanto riguarda i contribuenti, sono riammessi alla rateazione quelli che pagano la 1° delle rate scadute entro la deadline del 31 maggio 2016.
I contribuenti devono compilare il modello F24, con gli stessi codici tributo utilizzati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
Le Entrate hanno poi spiegato che:
– nel caso in cui l’atto attenga alle sole imposte dirette: il contribuente deve versare l’importo della rata il cui mancato pagamento ne ha cagionato la decadenza;
– nel caso, invece, in cui l’atto includa anche imposte indirette: il contribuente deve scomputare dalla rata non versata gli importi riguardanti queste imposte, le relative sanzioni e gli interessi.
I contribuente poi, per misurare gli interessi da rateazione, deve fare riferimento a quelli compresi nella rata non versata. Spetterà all’Ufficio, invece, quando verrà disposto il nuovo piano di rateazione quantificare gli interessi di rateazione dovuti su queste somme con riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento della stessa.
Infine, i contribuenti, una volta pagata la 1° delle rate scadute, deve trasmettere, entro 10 giorni, all’Ufficio competente, copia della quietanza di pagamento.
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