L’ articolo 2, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, prevedeva che: “ il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implicasse il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 35, comma 3, individua i professionisti che possono apporre il visto di conformità:
– gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
– gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
– gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Ogni professionista è competente al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione seguito dalla verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Abilitati al rilascio in base all’articolo 7, comma 1, del decreto n. 164 del 1999 e all’articolo 1 del decreto 12 luglio 1999, sono anche i Caf autorizzati dell’Agenzia delle entrate e, in particolare, della Direzione regionale territorialmente competente, con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.
L’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e 22 del decreto semplificazioni prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.
L’innalzamento previsto è fino a tre milioni di euro della soglia del massimale a cui si aggiunge l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, che si basa sul pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
La polizza deve essere mantenuta nel tempo da parte del professionista abilitato che ha l’ obbligo di trasmettere alla Direzione regionale copia del rinnovo annuale di detta polizza utilizzando la posta certificata.
Sulle Dichiarazione IVA e richieste di rimborso IVA infrannuale
L’articolo 13 del decreto semplificazioni ha disposto che il rilascio del visto di conformità è subordinato:
– alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
– alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
– alla corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
Responsabilità dei professionisti e Caf
Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d’imposta il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.
Se la dichiarazione è presentata ad un Caf o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità sulla dichiarazione.
Il Caf e il professionista che riscontrano errori hanno l’ obbligo di avvisare il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.
Al rifiuto della presentazione della dichiarazione rettificativa, il Caf e il professionista possono comunicare ugualmente entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.
Sanzioni
L’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, è attribuita all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità, o l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni fino ad inibire tale facoltà in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione.
Inoltre il comma 4 dello stesso articolo 39, prevede la sospensione per un periodo da tre a dodici mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata al Caf, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quando gli elementi forniti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza.
In caso di mancata regolarizzazione per il Caf, è previsto la decadenza dall’autorizzazione con cancellazione dall’Albo e, per i professionisti, la revoca dell’abilitazione telematica, nonché la comunicazione all’Ordine professionale per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
Nei casi di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità, può essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza nonché la condanna all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all’articolo 28 del Codice Penale, a carico dei liberi professionisti.
Dal dettato normativo si evince la responsabilità dei professionisti e i centri fiscali che a causa di un contribuente poco accorto potrebbero trovarsi in situazione che rasentano l’illegalità.
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