Le sentenze, che danno ragione ai contribuenti, riaprono così la possibilità di ricorsi per la sottoscrizione del falso dirigente e dopo neanche un mese la Cassazione torna sul problema della nullità degli accertamenti fiscali delle Entrate firmati da funzionari appunto privi di delega.
Dalla sentenza (n. 24492/2015 del 2.12.2015), depositata ieri, la Suprema Corte stabilisce la nullità dell’accertamento fiscale quando l’Agenzia delle Entrate non dimostra di aver delegato in maniera valida il funzionario firmatario dell’atto.
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DELEGHE IN BIANCO NON SONO LEGITTIME
Si applica la regola che vuole che al contribuente basti sollevare l’eccezione di difetto di poteri del firmatario e all’amministrazione finanziaria tocchi replicare, dimostrando i seguenti elementi:
a) che il funzionario firmatario era lo stesso capo dell’ufficio;
b) oppure che si trattava di un altro soggetto comunque appartenente alla carriera direttiva, appositamente delegato dal capo ufficio.
In questa circostanza, tuttavia, l’amministrazione è tenuta a produrre, agli atti, la delega che oltre ad essere in forma scritta, deve anche essere adeguatamente motivata, nonché riferita ad un preciso soggetto e ad un preciso ambito temporale entro cui è ritenuta valida.
La vicenda in oggetto vedeva protagonista un contribuente che lamentava di aver ricevuto un accertamento sottoscritto da un funzionario delegato in maniera non valida. La Corte, pronunciandosi a favore dello stesso contribuente, ha così annullato l’atto delle Entrate per mancanza di comprovata delega valida, riaprendo in tal modo la strada del ricorso a tutti i cittadini che ricevono atti impositivi non sottoscritti dal capo ufficio.
La sentenza sembra ora destinata a ribaltare le interpretazioni più restrittive che la stessa Corte aveva depositato qualche settimana fa in cui sosteneva la validità dell’accertamento emesso precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell’ufficio.
A CHI SPETTA L’ONERE DELLA PROVA?
Come precisato dagli Ermellini si apprende che “nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega”, rispettando sempre le indicazioni di: forma scritta della delega, precisazione del delegato, arco temporale di efficacia e motivazione.
IMPOSTE SUI REDDITI
In riferimento, poi, alle imposte sui redditi, la Suprema Corte ha confermato che gli accertamenti in rettifica e quelli d’ufficio sono nulli ogni qual volta gli avvisi in cui si concretizzano non risultano sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dello stesso ufficio. Ciò che ne deriva è che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto non validamente delegato dal suddetto funzionario, non soddisfacendo il requisito di sottoscrizione previsto dalla legge, risulta nulla.
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