Agenzia delle Entrate, invito bonario: destinatari, compilazione e sanzioni

Letizia Pieri 21/10/15
In questi giorni, saranno 220mila i contribuenti che riceveranno “l’invito bonario” da parte dell’Agenzie delle Entrate con l’obiettivo di risanare le eventuali anomalie dei 730 precompilati. Ma che cos’è l’invito bonario, a cosa serve e come funziona? Risponde alle nostre domande Claudia Marinozzi, avvocato fiscalista di uno studio internazionale milanese.

1) Chi sono i 220mila contribuenti che in questi giorni vedranno recapitarsi dall’Agenzia delle Entrate l’invito bonario?

Si tratta di quei contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 e che dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria risulta che hanno ricevuto redditi di lavoro dipendente o da pensione da più sostituti d’imposta senza che sia stato effettuato il conguaglio delle imposte dovute né tramite i sostituti né direttamente.

2) Ma cosa sono in sostanza questi inviti?

Nel Comunicato stampa di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali comunicazioni non derivano da errori nei 730 precompilati e che non recano le risultanze di controlli. Si tratta in sostanza di “inviti a presentare la dichiarazione dei redditi” relativa al 2014 rivolta a soggetti che non l’hanno presentata pur essendone, ad una prima analisi, obbligati. Con queste comunicazioni l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente che dai dati in suo possesso risulta che lo stesso sarebbe stato tenuto ad inviare la dichiarazione dei redditi ma che questa non risulta presentata.

3) Cosa deve fare il contribuente se riceve la lettera di avviso bonario?

Per prima cosa verificare se effettivamente è vero quanto indicato nella lettera, cioè se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o da pensione da sostituti diversi senza che siano state effettuati i dovuti conguagli d’imposta qualora dovuti. In generale, come indicato nel testo della lettera, il contribuente sarà tenuto a “verificare se effettivamente sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2014 e se risultino dovute ancora delle imposte da pagare”.

4) Quanto tempo ha a disposizione per  regolarizzare la propria posizione?

Il contribuente potrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del termine per il suo invio (oltre tali 90 giorni la dichiarazione seppur presentata sarà comunque considerata omessa dall’Agenzia delle Entrate la quale pur irrogando le sanzioni per omessa dichiarazione utilizzerà i dati in essa contenuti per la riscossione delle relative imposte). In linea generale, pertanto, i contribuenti che ricevono la lettera e si rendono conto che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione lo potranno fare inviando il mod. Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre). In sede di presentazione della dichiarazione, tuttavia, i contribuenti oltre i redditi percepiti potranno anche far valere eventuali oneri deducibili o detraibili sostenuti nel 2014.

5) Come regolarizzare la propria posizione?

Il contribuente per regolarizzare la propria posizione ed evitare di incorrere nella grave violazione dell’omessa dichiarazione sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi versando le relative imposte dovute oltre interessi e sanzioni. Tuttavia per quanto riguarda le sanzioni “che risulterebbero dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali tardivi versamenti” (come specificato nel testo della lettera ndr) il contribuente potrà versarle nella misura ridotta di 1/9 del minimo come previsto dall’art. 13, c. 1 lett. a bis D.Lgs. 472/1997 (si tratta dell’articolo che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso).

 6) In questo modo si possono evitare gli accertamenti da parte del Fisco?

No, o meglio, in questo modo in caso di controlli l’Agenzia delle Entrate non potrà contestare la violazione di omessa presentazione della dichiarazione. L’Amministrazione avrà comunque la possibilità di effettuare tutti i controlli formali e/o sostanziali previsti dalla vigente normativa .

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Letizia Pieri

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