Agenzia delle Entrate, dirigenti illegittimi: perché la P.A. non funziona

Redazione 13/11/15
Continua ancora a fa discutere, a distanza di oltre otto mesi dalla pronuncia, la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale (VAI AL TESTO INTEGRALE) che ha dichiarato illegittimi 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la sentenza n. 22810/2015, la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione (VAI AL TESTO)  ha infatti ritenuto validi gli atti di accertamento emessi prima della suddetta sentenza della Corte Costituzionale dai dirigenti carenti di potere, confermando la validità degli atti firmati da un direttore provinciale che aveva assunto la propria posizione dirigenziale senza i requisiti richiesti dalla legge.

Come sancito dalla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previa procedura di pubblico concorso, necessario anche per inquadrare i dipendenti già in servizio o per disciplinare i passaggi ad incarichi funzionali superiori. Sono stati in molti dunque ad aver interpretato la decisione nel senso di un rovesciamento degli atti tributari sottoscritti in precedenza da soggetti privi della qualifica dirigenziale, ottenuta in maniera non conforme alla legge, o da questi delegati.

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Contrariamente, invece, la Cassazione ha chiarito che, non necessitando ai fini della validità di tali atti che i funzionari possiedano qualifiche dirigenziali, “ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 dalla Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale“.

Ulteriore scalpore è poi scaturito dalla nomina a direttore aggiunto dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Emiliana Bandettini, che precedentemente era stata posta in aspettativa proprio per “consentire di assumere l’incarico di vertice” attualmente occupato. La sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, che ha imposto l’immediata retrocessione a funzionario dei dirigenti nominati negli anni senza concorso, sembra dunque valevole per tutti tranne che per Bandettini la quale, essendo stata nominata dall’esterno, risultava “fuori dal raggio d’azione della suddetta sentenza”.

Altro caso anomalo la nomina, il 22 ottobre scorso, del direttore del personale, Maria Calabrò, che è avvenuta in modo del tutto discrezionale, saltando la regolare procedura. Proprio sulle possibili anomalie giuridico-regolamentari nel processo di reclutamento di persone che rivestono cariche dirigenziali all’interno dell’Agenzia delle Entrate è stata sollevata l’interrogazione parlamentare degli On. Pesco, Alberti, Pisano, Fico e Villarosa.

La risposta delle commissioni parlamentari Finanze, tuttavia, ha chiarito che, “In base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia”. Quanto al contestato possesso da parte della dottoressa Bandettini dei requisiti per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi del citato articolo, le Entrate riferiscono che la norma prevede che tali soggetti debbano avere “esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali” o aver “conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica”.

Pertanto, la conclusione dell’Agenzia ritiene, nel caso in questione, rispettati i requisiti richiesti. “Infine -si legge nella risposta parlamentare- l’Agenzia fa presente che la situazione della dottoressa Bandettini è del tutto diversa da quella del neo Direttore Centrale del Personale, dottoressa Calabrò, in quanto la dottoressa Calabrò appartiene al ruolo dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate, avendo superato il relativo concorso, e pertanto non ha sottoscritto un contratto ex articolo 19, comma 6”.

QUI IL TESTO DELLA IV COMM. FINANZE n. 5-06877 – ELEMENTI DI RISPOSTA

Di seguito si riporta il parere richiesto da Pietro Paolo Boiano (Dirstat) relativo alla possibilità che le Agenzie fiscali “fronteggino gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 37/2015” con l’espediente della messa in aspettativa di taluni funzionari dell’Agenzia delle Entrate ed il successivo conferimento agli stessi dell’incarico di dirigente esterno.

QUI IL PARERE

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