Agenzia delle Entrate di Mantova: cose di casa nostra!

Viene a conoscenza di questa Organizzazione Sindacale che al Direttore Territoriale
dell’Agenzia delle Entrate di Mantova è stata inflitta la sanzione pecuniaria
di € 200.00 conseguente ad un procedimento disciplinare elevato a suo carico. Ma
quali addebiti sono stati mossi al dirigente in questione?
Questi i fatti che emergono dal voluminoso incarto meticolosamente costruito
dall’Agenzia Prov.le e dalla Direzione Regionale delle Entrate da cui è poi scaturito
il provvedimento sanzionatorio della Direzione Centrale.
Il dirigente territoriale di Mantova è appassionato di podismo e lo pratica a
livello amatoriale con brillanti risultati, tant’è che la locale stampa sportiva ha voluto
gratificarlo portandolo alla ribalta della cronaca. Ed è qui che scoppia il caso perché
l’incauto maratoneta riceve nel proprio ufficio la stampa e concede una intervista
che finisce su facebook. Insorge in fretta il direttore provinciale ed invia dettagliata
informativa alla Direzione Regionale che con altrettanta celerità spedisce il nostro
atleta dinanzi all’Ufficio Centrale per i procedimenti disciplinari, imputandolo di violazione
ai doveri di ufficio per avere egli usato una sede istituzionale per fini personali
in orario lavorativo, suscitando sconcerto e critiche tra i suoi stessi collaboratori.
Con memoria scritta di risposta il dirigente-atleta ha spiegato di non aver potuto
preventivamente informare il Direttore Provinciale causa la temporanea assenza
del medesimo, ed ha documentato che l’intervista pomeridiana ebbe la durata di
qualche minuto e che non vi fu alcuna rimostranza da parte dei suoi collaboratori.
Ciò non è valso tuttavia a fermare l’Ufficio Centrale che ha vergato un corposo
provvedimento col quale, confermando in toto le violazioni rubricate, ha inflitto la
sanzione pecuniaria quo ante.
Alla luce dei fatti in narrazione, non di certo si vuol mettere in discussione il
Codice etico che regola il comportamento dei pubblici dipendenti, ma va anche detto
che in sede di applicazione non si può non tener conto della entità del fatto concreto
rispetto alla norma che lo prevede e lo disciplina anche sotto l’aspetto punitivo.
Purtroppo la P.A. si segnala alla cronaca quotidiana per fatti di inaudita gravità
rispetto ai quali l’accaduto in parola tutt’al più poteva dar luogo ad un semplice richiamo,
ma non certo ad una sanzione pecuniaria.
Così non è stato. E allora ha ragione il grande favolista latino Fedro quando
dice che “piace giocare con la penna se non c’è di meglio di cui parlare“(Dum nihil
habemus maius,calamo ludimus)!

Pietro Paolo Boiano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento