La regola generale
Con la nota 7/7/2016, n. 70662, l’Agenzia delle dogane fornisce utili chiarimenti sulla definizione del concetto di “esportatore” alla luce di quanto è stabilito dall’art. 1, punto 19, del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD).
Nuovo concetto di esportatore
Questa disposizione afferma che l’esportatore deve essere stabilito nel territorio dell’Unione europea, per cui se questi non vi è stabilito ha l’obbligo di nominare un rappresentante doganale che agisca per suo conto. Per effetto di ciò sorge la problematica inerente alla compilazione del DAU, cioè della dichiarazione di esportazione.
Cosa si intende per speditore
Per “speditore” si intende l’operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall’art. 134 del regolamento delegato, cioè le spedizioni di merci unionali verso territori fiscali speciali, nei quali non trova applicazione la Direttiva sull’IVA o sulle accise.
Fino a quando permane il periodo transitorio, il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto che è stabilito in un paese terzo che esporta merci dal territorio dell’Unione europea può “essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU”.
La semplificazione consentita, tuttavia, ha anche contenuti sostanziali poiché il “rappresentante indiretto” si assume l’onere integrale connesso agli adempimenti che sono richiesti e agli obblighi relativi al regime doganale che è stato osservato. Tra questi, egli è responsabile della mancata osservanza della normativa doganale nonché di quella extra-tributaria relativamente alla merce che è stata dichiarata in dogana per l’esportazione.
“Durante tale periodo (n.d.r.: transitorio)” sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore… può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del DAU”.
Ad esempio, se un operatore stabilito in Svizzera esporta merci dall’Unione Europea verso la Bielorussia, nella casella 2 del DAU presentato in Italia da un rappresentante doganale stabilito nel territorio comunitario e indicato nella casella 14 (che può agire solo come rappresentante indiretto) va inserito il codice EORI attribuito all’operatore svizzero che si è identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi del precedente art. 17, terzo comma.
L’esportazione con consegna “ex – works”
In tale ipotesi, il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede (o presso altro luogo designato, cioè magazzino, fabbrica, ecc.) il quale deve ritirarla presso il luogo stabilito, organizzare il trasporto e espletare le formalità doganali (anche nel paese importatore).
L’acquirente non può essere considerato esportatore per cui deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nel territorio dell’Unione europea il quale deve presentare la dichiarazione doganale di esportazione.
Nella casella 2 del DAU l’esportatore è individuato dal codice EORI del venditore comunitario, essendo titolare della cessione, “in possesso delle facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto, al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione, condizione richiesta dall’art. 8, primo comma, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 per l’applicazione della non imponibilità IVA sulla cessione all’esportazione”.
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