Agente della riscossione: nuove regole sulla sospensione legale delle cartelle di pagamento

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Con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 24.9.2015, n. 159, a decorrere dal 22.10.2015, modifica la disciplina (art. 1, commi da 538 a 542, della l. 24.12.2012, n. 228), della sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione. In presenza dei presupposti oggettivi, è sufficiente la presentazione di una semplice dichiarazione del debitore.

Per le dichiarazioni presentate successivamente al 22.10.2015, l’agente della riscossione è tenuto a sospendere immediatamente l’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, comprese quelle a lui affidate ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.L.  31 maggio 2010, n.78, cioè crediti vantati dall’INPS, imposte, interessi, sanzioni  e accessori relativi all’IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP e IVA, ma solo limitatamente alle fattispecie indicate nella tabella seguente.

I presupposti della sospensione della riscossione (art. 1, comma 537)

a)        prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

b)        provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c)        sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d)        sospensione giudiziale, oppure derivante da una sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;

e)        pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

 

Il debitore, a pena di decadenza, deve presentare la richiesta entro 60 giorni (e non più entro 90 giorni) dalla data di avvenuta notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto di natura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa nei suoi confronti. Anche mediante modalità telematiche, la dichiarazione deve documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo (ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede) è interessata da uno degli eventi che sono idonei a far valere l’illiceità della pretesa.

Entro il decimo giorno successivo al ricevimento dell’atto, l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata, completa della documentazione di corredo, per avere la conferma di quanto ivi asserito e, nel caso positivo, di ottenere lo sgravio.

L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, con la conseguente correttezza della documentazione prodotta, e trasmette, in via telematica, il provvedimento di sgravio o di sospensione all’agente della riscossione. In caso contrario, comunica al debitore la non idoneità della documentazione prodotta. La comunicazione è inviata anche  all’agente della riscossione, il quale opera la ripresa dell’attività di recupero del credito connessa alla legittimità del debito.

Fino a tale momento resta sospeso il termine previsto dall’art. 53, primo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, secondo cui “il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto”.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto è disposto dalle norme nella versione in vigore antecedentemente alle modifiche recate con il d.lgs. citato.

Il debitore non può reiterare la dichiarazione suddetta, come affermato dal comma 539-bis. In ogni caso la reiterazione non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

Se sono trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’agente della riscossione senza che l’ente creditore si sia espresso, le partite creditorie sono annullate di diritto per cui l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dai relativi ruoli con cancellazione degli importi dalla contabilità dell’ente creditore.

L’annullamento degli atti di riscossione non è riconosciuto per motivi diversi da quelli elencati nella tabella ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Se il debitore produce una falsa documentazione, ferma restando responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di € 258.

Sergio Mogorovich

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