Affitto: come funziona lo sfratto per finita locazione? Le misure coercitive

Redazione 19/03/16
Non sempre si ha la fortuna di affittare casa ad inquilini “per bene”.

Come funziona la procedura di sfratto per finita locazione? E quali sono, nel caso l’inquilino non abbia comunque intenzione di lasciare l’abitazione in affitto, le misure di coercizione attivabili nei suoi confronti.

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PROCEDURA DI SFRATTO: COME FUNZIONA?

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La procedura di sfratto, di fatto, spesso si rivela un iter lungo e frustrante per il locatore che vuole rimettere in tempi celeri l’immobile sul mercato per trovare nuovi inquilini. Nel caso in cui l’inquilino non adempia spontaneamente all’ordine imposto dal giudice, esiste lo strumento dell’esecuzione forzata a cui segue l’intervento da parte dell’ufficiale giudiziario che, in caso di resistenza, può anche essere scortato dalle forze dell’ordine.

INQUILINO CHE NON LASCIA L’IMMOBILE: COME FARE?

Nel caso in cui l’inquilino non lasci l’appartamento il proprietario del medesimo, per non perdere tempo e conseguenti potenziali clienti e canoni di affitto, per legge, può indennizzare il danno subito dal mancato adempimento dell’inquilino circa gli ordini del giudice.

Sussiste, infatti, la condanna, prevista dall’articolo 614 bis del codice di procedura civile, che impone di pagare, in aggiunta al risarcimento del danno concreto (quindi, nel caso dell’affitto, i canoni arretrati con gli interessi), un importo ulteriore dovuto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del tribunale.

Il riferimento va qui alle cosiddette misure di coercizione indiretta in quanto dovrebbero rappresentare per il soggetto debitore una spinta ulteriore ad effettuare la prestazione in maniera volontaria, e quindi, nel caso di specie, a liberare l’immobile, per via della maturata consapevolezza che più passa il tempo e più accresce il debito da versare al creditore.

COERCIZIONE INDIRETTA: QUANDO PUO’ APPLICARSI?

Queste misure di coercizione indiretta, stando a quanto affermato da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. del 15/12/2015), possono applicarsi anche alla procedura di sfratto per finita locazione. Nel caso in oggetto, infatti, l’inquilino è stato condannato a pagare, oltre alle spese di causa, un’ulteriore somma di 50 euro giornalieri in caso di mancato o ritardato rilascio dell’abitazione.

Il provvedimento del giudice consente, inoltre, al creditore di procedere direttamente con l’esecuzione forzata e l’eventuale pignoramento, previa notifica dell’atto di precetto, con la conseguenza pratica che qualora il debitore possegga beni pignorabili (come conto corrente, stipendio o pensione), l’ex padrone di casa potrà aggredirli al fine di recuperare sia i canoni arretrati, che le sanzioni per la ritardata riconsegna dell’immobile.

In caso di inquilino nullatenente, tuttavia, la misura potrebbe non sortire effetti deterrenti, a condizione che, tuttavia, il debitore viva privo di beni intestati per il resto della vita. E’ il codice civile, infatti, che stabilisce che ogni persona è responsabile, per i debiti da questi contratti, con tutti i rispettivi beni, presenti e futuri. Il soggetto con la pendenza, quindi, dovrebbe vivere il resto della vita senza acquisire più alcun tipo di bene, ma non soltanto con l’acquisto, anche a titolo di donazione o eredità.

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