Il decreto n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto ulteriori sospensioni per i versamenti tributari, contributivi e premi Inail, che scadono nel mese di aprile e anche di maggio 2020, effettuando una estensione dei soggetti interessati. Le nuove previsioni si susseguono a quelle previste dal D.L. n. 18/2020, che riguardano i versamenti che sono scaduti nel mese di marzo. Va inoltre considerata la recente conversione in legge del decreto “Cura Italia” che ha confermato la sospensione di versamenti e adempimenti.
Adempimenti maggio 2020: Sospensione dei versamenti
L’articolo 18 del decreto liquidità, ha previsto che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- all’Iva periodica;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail).
La sospensione di questi versamenti, spetta se tali contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Per i soggetti i cui ricavi o compensi del 2019, sono superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti, opera se vi è stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto al corrispondente mese dell’anno scorso, per almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o anche rateizzando gli importi in un massimo 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020.
A prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è disposta la sospensione dei versamenti Iva anche per il mese di maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di marzo o aprile 2020, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Sono inoltre sospesi fino al 30 giugno 2020, i versamenti relativi ad Iva, ritenute di lavoro dipendente, contributi previdenziali, premi Inail, che scadono ad aprile e maggio, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 31 marzo 2019.
Anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi fino al 30 giugno i versamenti relativi alle ritenute di lavoro dipendente, contributi previdenziali, premi Inail, che scadono ad aprile e maggio.
Adempimenti maggio 2020: Sospensione versamenti per le imprese agricole
La sospensione prevista dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020) per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 vale anche per le imprese agricole, a prescindere dal regime adottato (reddito fondiario ex art. 32, TUIR ovvero reddito d’impresa). Per la sospensione le imprese agricole, devono verificare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi relativi ai mesi di marzo/aprile 2020.
Adempimenti maggio 2020: Sospensione delle rate del saldo Iva 2019
I soggetti che hanno comunque scelto di versare il saldo Iva 2019 in forma rateale, a partire dal 16 marzo 2020, possono beneficiare della sospensione della rata (prevista anche per il mese di aprile) che scade il 18 maggio (il 16 maggio è sabato), effettuando il relativo versamento il 30 giugno in unica soluzione o 5 rate a partire da tale data.
La possibilità di sospensione è comunque subordinata al possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti al 16 giugno dovranno comunque versare la quarta rata della rateizzazione.
Adempimenti maggio 2020: cosa è cambiato con la conversione in legge del decreto “Cura Italia”
Il decreto “Cura Italia” convertito in legge, ha in particolare confermato la sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti (dall’8 marzo al 31 maggio 2020). Scompare la sospensione dei versamenti per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, in quanto inserita (come visto), in una versione più estesa, nel sopra citato decreto liquidità.
Rimangono sempre sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, sono state introdotte, nel testo, anche le norme fiscali del D.L. n. 9/2020 che non sarà convertito in legge.
Relativamente alla sospensione dei versamenti, delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal citato decreto, abrogato e inglobato nella legge di conversione, viene precisato il perimetro dei versamenti coinvolti nell’applicazione della sospensione comprendendo i versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL e, per il solo mese di marzo, dell’Iva.
E’ stata estesa la sospensione per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori e, con un’ulteriore modifica introdotta in sede di conversione, sono inclusi anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
I versamenti sospesi, sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che, avendo la sospensione fino al 31 maggio 2020, possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.
Adempimenti Maggio 2020: in arrivo il Modello 730 precompilato
La conversione del decreto, riprende il contenuto dell’art. 1, del D.L. n. 9/2020 che ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio di quest’anno, l’efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini del modello 730, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l’efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo termine per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre, e dal prossimo 5 maggio, verrà messa a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Adempimenti Maggio 2020: Sospensione attività Agenzia delle Entrate
In sede di conversione si conferma la sospensione dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria.
Sono sospesi fino al 31 maggio i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, come quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di urgenza.
Viene tolta la tanto discussa estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.
Adempimenti Maggio 2020: Sospensione attività di riscossione
Confermata anche la sospensione dei termini, che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali, e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Si ricorda che entro il 31 maggio (salvo variazioni) dovranno essere pagate le rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
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