Adempimenti fiscali, la Camera fa chiarezza

Redazione 30/04/12
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Riportiamo di seguito un dossier della Camera dei Deputati in tema di adempimenti fiscali, utile per fare un po’ di chiarezza sull’argomento e sulle ultime novità.

“L’esigenza di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente è stata perseguita lungo l’arco della presente legislatura; tale intento si è manifestato, in particolare, nelle modifiche operate alla normativa che concerne gli adempimenti.

In primo luogo, specifici interventi hanno eliminato alcuni obblighi in precedenza posti a carico dei contribuenti, tra cui l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni bancari (articolo 32, comma 1 del D. L. n. 112 del 2008) e quello, posto a carico delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto, di inviare per via telematica i corrispettivi giornalieri – con la conseguente immissione in commercio esclusivamente di misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica (articolo 16, comma 2 del D. L. 185 del 2008).

Altre modifiche hanno interessato  la disciplina, contenuta nel codice civile, relativa al libro soci e alla registrazione del passaggio di quote nelle società a responsabilità limitata. In particolare, con l’articolo 16 del D.L. 185/2008 è stato soppresso l’obbligo di tenuta del libro soci per le s.r.l. Pertanto, ai fini della iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote societarie si applica la disciplina – precedentemente introdotta in via opzionale dall’articolo 36 del D.L. 112/2008 – che consente l’iscrizione in via telematica, con sottoscrizione in firma digitale da parte di dottori commercialisti ed esperti contabili. Ulteriori semplificazioni in materia di adempimenti civilistici riguardano la vidimazione, la numerazione e la bollatura dei registri contabili.

Successivamente, il decreto-legge n. 40/2010 (decreto incentivi) ha introdotto nuovi adempimenti al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’articolo 1 dispone l’obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (contrasto alle cosiddette “operazioni carosello”). IlD. L. 16 del 2012, con lo scopo di alleggerire gli adempimenti delle imprese, ha limitato l’obbligo di comunicazione delle operazioni ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

L’articolo 21 del D. n. 78 del 2010 aveva introdotto il cd. “spesometro”, ovvero l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, all’Agenzia delle entrate. Per effetto delle modifiche apportate con il D.L. 16 del 2012 (articolo 2), a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori dovranno solo comunicare telematicamente l’importo  complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Anche il cd. “decreto sviluppo” (D.L. 70/2011) ha introdotto numerose misure volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Si ricordano tra l’altro:

  • l’elevazione degli importi delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo;
  • la semplificazione degli adempimenti dichiarativi relativi alle detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e carichi di famiglia;
  • la proroga dei termini per i versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo;
  • la semplificazione delle comunicazioni necessarie per usufruire delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

Si ricorda inoltre che il D.P.C.M. 21 novembre 2011 ha disposto la riduzione dell’acconto IRPEF 2011 di 17 punti percentuali, differendo il versamento di tale quota alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del relativo saldo. Il suddetto provvedimento riduce anche l’acconto dovuto per il 2012 di tre punti percentuali, con analoga tempistica per i versamenti.

Specifiche misure di semplificazione degli adempimenti sono state introdotte, da ultimo, col citato il decreto-legge n. 16 del 2012. Per approfondimenti si rinvia al relativo tema web.

Tra le principali misure introdotte col suddetto provvedimento, si ricordano in primo luogo le disposizioni di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali. E’ stato inoltre stabilito che gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte aventi scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Con finalità di coordinamento della disciplina vigente, nel corso dell’esame del decreto in sede referente  le soglie per essere considerati contribuenti “minori” – ai fini delle semplificazioni di obblighi di fatturazione e registrazione – sono state allineate a quelle previste per accedere alla contabilità semplificata.

Allo scopo di alleggerire gli adempimenti delle imprese, è stata esonerata dall’obbligo di emissione della fattura l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

Sotto il profilo degli adempimenti IRPEF, da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga dei termini per presentare il modello 730: si ha tempo fino al prossimo 16 maggio, in caso di consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, in caso di presentazione a un Caf o a un professionista abilitato. Inoltre, è prorogato anche il termine per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio”.

 

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