Addio Bonus baby sitter: chi l’ha ottenuto lo utilizzi entro fine 2019

Chiara Arroi 04/04/19
Il Bonus baby-sitter non sarà rinnovato, anzi. Chi ha fatto domanda e l’ha ottenuto, dovrà affrettarsi a consumarlo entro fine anno, perché poi ci sarà lo stop definitivo. È la stessa Inps a ribadirlo in un messaggio destinato ai cittadini, e pubblicato sul suo sito web.

Il motivo è la mancata proroga in legge di bilancio 2019 da parte del Governo. Misura che ha scatenato polemiche da parte delle opposizioni, e sicuramente non piacerà ai neo genitori. Quindi stop alle domande.

L’Istituto ha ricordato quindi nel documento diffuso online che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile per le neo-mamme “barattare” il congedo parentale con un beneficio fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi per pagare la baby sitter o l’asilo nido. Niente responsabilità dell’Inps, ma solo dell’effetto di quanto deciso nella legge di bilancio 2019 che non ha prorogato la norma sul bonus in questione.

Speciale Welfare

Come si legge nel messaggio Inps:

“La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia” (…) introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017–2018 (…).

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto.

Con il presente messaggio si forniscono le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo di cui trattasi”.

Cos’è il bonus baby sitter?

L’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.

Successivamente tale beneficio è stato prorogato di volta in volta, fino allo stop definitivo segnato dalla Legge di bilancio 2019, che non ha rinnovato il bonus.  

Stop al bonus baby-sitter: cosa succede ora?

La conseguenza diretta di tutto ciò è che, chi ha chiesto e ottenuto il bonus baby sitter, lo deve consumare entro la fine dell’anno (31 dicembre 2019). In caso contrario il bonus sarà revocato e alla mamma verrà riattribuito il congedo parentale che aveva ‘barattato’ per l’importo in denaro ottenuto.

Come riporta l’Inps “Le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni di cui al messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018.

Si precisa che la cosiddetta appropriazione del bonus (anche per le domande in istruttoria alla data del presente messaggio) e l’utilizzo dello stesso sarà possibile improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.

Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.

Conseguentemente la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.

 

 

Chiara Arroi

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